Proroga moratoria per le PMI e misure a sostegno della liquidità delle imprese nel Decreto Sostegni-bis (artt. 13 e 16 DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73)

Previa comunicazione delle imprese già ammesse, alla data del 26.05.2021, alle misure di sostegno previste dall’art. 56, c. 2 D.L. 18/2020, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15.06.2021 secondo le medesime modalità già previste in precedenza, è prorogato il termine delle predette misure di sostegno, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino al 31.12.2021.

Si tratta in particolare delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a)  impossibilità di revoca per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.02.2020 o, se successivi, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata;

b)  proroga per i prestiti non rateali, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, alle medesime condizioni;

c)  sospensione delle rate o dei canoni di leasing per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

La disposizione opera in conformità all’autorizzazione della Commissione Europea.

Inoltre, l’art. 13 del Decreto sostegni bis ha previsto ulteriori misure per il sostegno alla liquidità delle imprese.

Possono essere rilasciate entro il 31.12.2021, anziché entro il 30.06.2021:

–  la garanzia Sace Spa per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con aumento anche della durata massima a 10 anni;

–  la garanzia Sace Spa in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito, con riduzione dal 30% al 15% della quota di investimento che i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere qualora la classe di rating sia inferiore a BBB-;

–  la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

–  la garanzia Sace Spa in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.

La garanzia del Fondo centrale di garanzia Pmi dal 1.07.2021 è concessa nella misura massima dell’80% (anziché 90%); inoltre, previa notifica e autorizzazione della Commissione Europea, il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie garantibili dal Fondo è innalzato a 120 mesi.

La garanzia del Fondo centrale di garanzia Pmi fino a 30.000 euro dal 1.07.2021 sono concesse nella misura massima del 90% (anziché 100%) e non è più previsto un tetto massimo del tasso di interesse.

La misura prevista dall’art.13, c. 12-bis D.L. 23/2020 è prorogata fino al 31.12.2021; riguarda le richieste di garanzia in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

È eliminato il divieto per la distribuzione di dividendi in capo alle società fino a 499 dipendenti che da marzo 2021 accedono alla garanzia Italia Sace e non più al Fondo di garanzia Pmi.

Le garanzie di cui all’art. 13 D.L. 23/2020 non potranno più essere concesse alle imprese “diverse dalle PMI” con un numero di dipendenti non superiore a 499, anche se la richiesta di garanzia è stata presentata prima del 26.05.2021.

 

Il tuo messaggio è stato inviato, ti risponderemo al più presto, grazie!