L’agevolazione “Super ACE” 2021

L’articolo 19 del DL 73/2021 cd. “Decreto Sostegni bis” ha introdotto una novità per l’agevolazione ACE (Aiuto alla Crescita Economica) con l’intento di incentivare la patrimonializzazione delle imprese. Per il solo anno 2021, infatti, è previsto un aumento dell’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale pari al 15% a fronte del 1,3% previsto nell’ACE “ordinaria”.
Nella versione “ordinaria” l’ACE riconosce, infatti, un beneficio fiscale nella misura dell’1,3% commisurato agli incrementi del capitale proprio di un esercizio di riferimento rispetto a quello esistente al 31.12.2010 (al netto del risultato di esercizio 2010).
Per effetto della super ACE 2021, invece, le imprese che nel corso del 2021 incrementeranno il capitale proprio (ad esempio tramite apporti dei soci in denaro o accantonando l’utile 2020 a riserva), potranno usufruire di un coefficiente ACE del 15%, entro il limite di 5 milioni di euro.
Pertanto, relativamente al solo periodo d’imposta 2021, l’agevolazione ACE sarà costituita dalla somma:
– dell’ACE calcolata con aliquota dell’1,3% commisurata agli incrementi di capitale proprio realizzati nel periodo che va dal 31.12.2010 al 31.12.2020 (ossia 10 anni);
– dell’ACE calcolata con aliquota del 15% commisurata agli incrementi di capitale proprio realizzati nel periodo che va dall’01.01.2021 al 31.12.2021.
Inoltre, è prevista la possibilità di fruire dell’agevolazione mediante deduzione nel modello Redditi 2022 (anno 2021), oppure sotto forma di credito d’imposta che potrà essere:

  • utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/97 senza limiti d’importo;
  • chiesto a rimborso;
  • ceduto a terzi, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti (in tal caso, il primo o i successivi cessionari, potranno beneficiare del credito d’imposta con le stesse modalità previste per l’originario beneficiario).

L’ammontare del credito d’imposta spettante a titolo di super ACE 2021 si determina applicando il coefficiente di remunerazione del 15% sugli incrementi rilevanti e le aliquote IRPEF a scaglioni (art. 11 TUIR) o IRES (art. 77 TUIR), fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro.
Il credito d’imposta non è produttivo d’interessi e non concorre alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.
L’opzione per usufruire della super ACE 2021 sotto forma di credito d’imposta dovrà essere esercitata mediante invio di apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. I contenuti della comunicazione, le modalità e i termini di presentazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito saranno approvate con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2021.
Una volta presentata la comunicazione il credito d’imposta sarà utilizzabile a partire dal giorno successivo in cui si verifica un incremento rilevante del capitale proprio ovvero dal versamento del conferimento in denaro, dalla definitiva rinuncia da parte del socio del credito vantato verso la società o dalla delibera assembleare che destina a riserva l’utile dell’esercizio.
Nel caso in cui a fine 2021 l’aumento di patrimonio dell’esercizio risulti inferiore a quello originariamente calcolato, chi utilizzerà il credito d’imposta nel corso dell’anno dovrà rimborsare l’importo fruito in eccesso.

 

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