Note di variazione IVA – modifiche apportate dal Decreto Sostegni-bis (art. 18, DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73)

L’Art. 18 del Decreto Sostegni bis ha modificato l’art. 26 del Dpr 633/1972.

Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola.

La disposizione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

  1. a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese di un piano attestato;
  2. a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Ove il cedente o prestatore si avvalga di tale facoltà, il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione, deve in tal caso registrare la variazione, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Tale obbligo non si applica nel caso di procedure concorsuali (pertanto, il destinatario della nota di variazione in diminuzione non è obbligato, in deroga alla regola generale, a rendersi debitore dell’imposta oggetto di accredito).

Nel caso in cui, successivamente agli eventi relativi alle procedure concorsuali, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, il cessionario o committente che abbia assolto all’obbligo di registrazione ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione in aumento.

Per effetto di tali modifiche il cedente/prestatore potrà quindi emettere la nota di variazione per la rettifica in diminuzione dell’Iva, in dipendenza del mancato pagamento, totale o parziale, del corrispettivo da parte del cessionario/committente a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato ad una procedura concorsuale, senza dover più aspettare la chiusura della procedura stessa.

Ai fini di tali disposizioni, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Le disposizioni si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data del 26.05.2021.

 

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