Operativo il registro dei titolari effettivi

Il 9 ottobre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Mimit 23.9.2023, rendendo operativa la procedura di iscrizione nel Registro dei Titolari Effettivi.

L’adempimento riguarda tutte le società di capitali, gli Enti e le Fondazioni dotati di personalità giuridica, i Trust ed i mandati fiduciari a condizione, per questi ultimi, che siano prodotti effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, il che dovrebbe permettere di escludere i trust trasparenti. Restano escluse le società di persone e le imprese individuali, che tuttavia dovranno comunque indicare il titolare effettivo nel quadro RU del modello redditi 2023.

Scatta quindi l’obbligo per l’amministratore della società, quale soggetto incaricato di tale incombenza, di adempiere entro 60 gg dalla data succitata, e così entro l’11.12.2023, pena l’applicazione di sanzioni a carico di tutti i componenti dell’organo amministrativo (in misura ridotta se l’adempimento tardivo è eseguito entro 30 giorni dal termine, o in misura piena se oltre questo termine).

Per individuare correttamente il titolare effettivo occorre seguire i criteri dell’articolo 20, D.Lgs 231/2007, che sono tre e devono essere applicati con modalità scalare, ovvero prima si verifica se il primo è applicabile, poi se questo non è applicabile si utilizza il secondo e così via.
Per i clienti diversi dalle persone fisiche, ai sensi del comma 1 del richiamato decreto, il titolare effettivo coincide con la/e persona/e fisica/che alle quali è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, o il controllo. Quindi, nel caso di una società di capitali, costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica ovvero, costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
Ai sensi del comma 3, qualora l’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la/e persona/e o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
• del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
• del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
• dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
In via residuale, ai sensi del comma 5, qualora l’applicazione dei suddetti criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

 

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