Novità nella composizione negoziata della crisi

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21.04.2023 la L. 21 aprile 2023 n. 41, di conversione del DL 13/2023.
In primo luogo, viene prevista l’estensione del piano di rateazione fino a 120 rate mensili in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa, che sia rappresentata nell’istanza ex art. 25-bis comma 4 del D.Lgs. 14/2019, debitamente sottoscritta dall’esperto. In particolare, in caso di pubblicazione nel Registro delle imprese del contratto di cui all’art. 23 comma 1 lett. a) o dell’accordo di cui all’art. 23 comma 1 lett. c), l’Agenzia delle Entrate concede, su richiesta dell’imprenditore sottoscritta anche dall’esperto, la possibilità di accedere ad un piano straordinario di rateizzo dell’esposizione debitoria, riguardanti somme non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto di imposta, IVA e IRAP, oltre accessori, che non siano ancora iscritte a ruolo giustificato dall’esistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà nell’adempimento.

In secondo luogo, è confermata la possibilità di emettere le note di variazione in diminuzione con efficacia dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese dei contratti o accordi che concludono la composizione negoziata nelle ipotesi di cui all’art. 23 comma 1 lett. a) e c) e comma 2 lett. b) del D.Lgs. 14/2019.
Ai sensi dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs. 14/2019, concluse le trattative e individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario” (che rende probabile la crisi o l’insolvenza) è possibile concludere, tra l’altro:

  • un contratto, con uno o più creditori, che produce come effetto la riduzione alla misura legale degli interessi sui debiti tributari dell’imprenditore, quando lo stesso, secondo la relazione dell’esperto, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni (lett. a);
  • ovvero un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto – i cui effetti consistono nell’esenzione dalla revocatoria e dai reati di bancarotta – ove quest’ultimo dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza (lett. c).

Inoltre, l’art. 38 del DL 13/2023 convertito, al fine di accelerare l’accesso alla composizione negoziata, consente all’imprenditore, in fase di presentazione della relativa istanza di cui all’art. 17 del DLgs. 14/2019, il deposito, in luogo dei certificati di cui al comma 3 lett. e), f) e g) dell’art. citato (ossia il certificato unico dei debiti tributari di cui all’art. 364 comma 1 del D.Lgs. 14/2019, il certificato relativo alla situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’art. 363 comma 1) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. art. 46 del DPR 445/2000, con la quale attesta di avere richiesto, almeno 10 giorni prima dell’istanza di nomina dell’esperto, le suddette certificazioni. Tale disciplina trova applicazione alle istanze presentate fino al 31 dicembre 2023.
Confermato anche il rinvio di 18 mesi per l’assegnazione del domicilio digitale ex art. 199 comma 1 del DLgs. 14/2019, ai fini della liquidazione giudiziale.

 

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