Nuovi termini per gli adempimenti fiscali dal 2024

In attuazione della legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), il 23 ottobre 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo relativo alla modifica di alcuni adempimenti tributari, con l’obiettivo di razionalizzare gli obblighi dichiarativi.
L’articolo 11 della bozza di tale Decreto Legislativo, modificando l’art. 2 del DPR 322/98, interviene sui termini di presentazione delle stesse.
Nello specifico, con effetto dal 2 maggio 2024, il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP verrebbe anticipato:

  • al 30 settembre (rispetto al 30 novembre attualmente previsto) per le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;
  • all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rispetto all’undicesimo mese attualmente previsto) per i soggetti IRES.

Rimangono invariati i termini, invece, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente al 2 maggio 2024.
Inoltre, a decorrere dal 1° aprile 2025, verrebbe anticipato di un mese (dal 1° maggio al 1° aprile) il termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, mantenendo il termine finale al 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per i soggetti passivi IRES).
L’articolo 15 della bozza, inoltre, prevede una progressiva eliminazione dai modelli delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o che l’Agenzia delle Entrate può acquisire autonomamente e delle informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.
Per quanto attiene alle dichiarazioni dei redditi precompilate, l’articolo 1 della bozza prevede che, in via sperimentale dal 2024, l’Agenzia delle Entrate renda disponibile in modo analitico ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’art. 1 comma 1 del D. Lgs. 175/2014, le informazioni in suo possesso, che saranno ad essi visibili direttamente in un’apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e potranno quindi essere confermate o modificate e così riportate automaticamente nella dichiarazione dei redditi. Tali informazioni dovrebbero poi essere progressivamente rese disponibili anche ai soggetti delegati (sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, CAF e professionisti abilitati).
L’articolo 2 comma 2 della bozza stabilisce che, a decorrere dal 2024, i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati possano adempiere agli obblighi dichiarativi presentando il modello 730 direttamente, a un CAF o a un professionista abilitato, con le modalità di cui all’art. 51-bis del D.L. 69/2013, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.
Se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, l’applicativo della dichiarazione precompilata metterà a disposizione la delega di pagamento (modello F24), che può essere confermata o modificata e quindi trasmessa mediante lo stesso applicativo ed il versamento dovrà essere effettuato entro i termini previsti dall’art. 17 del DPR 435/2001 (versamenti derivanti dai modelli REDDITI).
L’articolo 19 prevede infine un’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione della dichiarazione precompilata di cui all’art. 1 del D. Lgs. 175/2014 stabilendo che, a decorrere dal 2024, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile anche alle persone fisiche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, utilizzando le informazioni e i dati disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da soggetti terzi e quelli contenuti nelle certificazioni dei sostituti d’imposta

 

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