Nuove norme sulle operazioni triangolari

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 il D.Lgs n 192 in attuazione della Direttiva Ue n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (cd. Quick fixes) che disciplina in particolare alcuni aspetti relativi agli scambi intracomunitari, tra cui i requisiti per la non imponibilità delle cessioni comunitarie, il funzionamento delle operazioni a catena, ed il cosiddetto contratto di call-off stock, integrando e modificando disposizioni del DL 331/93 sulle cessioni e gli acquisti intra-Ue di beni, e prevede:
la semplificazione e il trattamento uniforme del call-off stock, fattispecie contrattuale che si realizza quando uno stock di beni è spedito in un magazzino situato in un altro Stato membro a favore di un acquirente determinato che ne diventerà proprietario solo al momento del loro prelievo dal magazzino (nuovi artt. 38-ter per gli acquisti e n. 41-bis per le cessioni);
l’armonizzazione del trattamento Iva delle cessioni a catena, cioè dell’ipotesi di cessioni successive di beni oggetto di un unico trasporto intracomunitario dal primo cedente all’ultimo acquirente della catena (nuovo art. 41-ter);
la qualificazione del numero di identificazione Iva del cessionario come requisito sostanziale delle cessioni intracomunitarie e, dunque, per il riconoscimento del relativo regime di non imponibilità (nuovo art. 50).
È stato inoltre risolto un problema d’interpretazione della norma riguardante le operazioni a catena, ovvero la situazione in cui vi sono più cessioni ma un solo trasporto, e cioè determinare a quale cessione attribuire il trasporto eseguito dall’operatore intermedio. La Direttiva recepita ha risolto questo problema chiarendo che, nel caso di trasporto effettuato dall’operatore intermedio, si considera che la cessione con trasporto sia la prima, salvo che tale operatore non sia identificato nel Paese di partenza della merce e non utilizzi tale numero d’identificazione, poiché in tal caso la cessione con trasporto è quella effettuata dall’operatore intermedio.
Facendo un esempio su un caso di operazione triangolare, se un italiano cede la merce ad un francese che la cede a sua volta ad un tedesco, e la merce viene trasportata dal francese in Germania, l’italiano fattura in genere non imponibile ex articolo 41 al francese. Qualora, invece, il francese sia identificato in Italia e comunichi all’italiano di voler effettuare l’operazione con la partita Iva italiana, l’italiano fattura con Iva al francese, e quest’ultimo, utilizzando la partita Iva italiana, fattura la cessione comunitaria non imponibile ai sensi dell’articolo 41 nei confronti del tedesco.

 

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