Nuova gestione delle operazioni con l’estero dal 2022

Dal 1° gennaio 2022 verrà meno l’obbligo di invio dell’esterometro e i dati delle operazioni attive e passive con soggetti esteri dovranno essere trasmessi telematicamente tramite il Sistema di Interscambio (SdI) secondo il formato previsto per la fattura elettronica e le specifiche tecniche definite nell’allegato al provvedimento Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2021, n. 293384 (articolo 1, co. 1103, L. 178/2020). In particolare, l’invio per le fatture attive andrà effettuato entro i termini ordinari di emissione, mentre quello per le fatture passive entro il quindicesimo giorno del mese successivo al ricevimento del documento comprovante l’operazione o a quello di effettuazione dell’operazione.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al disegno della Legge di bilancio 2021, tale modifica è finalizzata a semplificare gli adempimenti dei soggetti passivi Iva, prevedendo l’utilizzo di un unico canale di trasmissione (SdI) sia per le fatture elettroniche che per i dati delle operazioni con l’estero, eliminando così l’invio dell’esterometro, allineando le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali e consentendo all’agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche (LIPE) e dei modelli di dichiarazione annuale Iva, come previsto dall’articolo 4, D. Lgs. 127/2015.

Per le operazioni attive si utilizzano i codici «Tipo documento» corrispondenti all’operazione effettuata (es. TD01 per la fattura «ordinaria», TD24 per la fattura differita e TD26 per la fattura di cessione di beni ammortizzabili). Per le operazioni passive si utilizzano i codici TD17 per integrazione/autofattura per l’acquisto di servizi generici e non generici presso prestatori Ue o extra-Ue (inclusi Città del Vaticano o Repubblica di San Marino), TD18 per integrazione per acquisti intracomunitari di beni, inclusi quelli con introduzione dei beni in un deposito Iva, TD19 per integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, co. 2 D.P.R. 633/72.

La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite dalla norma.
L’esonero dall’invio dei dati al SdI dovrebbe valere anche per le cessioni già trasmesse telematicamente all’agenzia delle Entrate, come le cessioni a viaggiatori stranieri (i dati sono già comunicati telematicamente tramite la piattaforma «Otello 2.0») e le cessioni verso soggetti della Repubblica di San Marino, per le quali l’obbligo della fatturazione elettronica scatterà dal 1° luglio 2022 (Dm 21 giugno 2021 e provvedimento agenzia delle Entrate 5 agosto 2021, n. 211273).

In ipotesi di violazione delle disposizioni relative alla comunicazione dei dati delle operazioni con soggetti esteri si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 11, comma 2-quater, D. Lgs. 471/1997 ovvero, in caso di omessa/errata trasmissione dei dati delle operazioni da/verso l’estero, pari a 2 euro per ciascuna fattura nel limite massimo di 400 euro per ciascun mese, oppure con riduzione alla metà entro il limite di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

 

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