Novità in tema di bilanci, Iva e sanzioni

La Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (GU 17 gennaio 2022, n. 12) contiene «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea». Fra le novità segnaliamo le seguenti:
Bilancio individuale (articolo 24):
a) nei casi in cui la compensazione di partite è ammessa dalla legge, nella nota integrativa vanno indicati gli importi lordi oggetto di compensazione. La disposizione in oggetto interessa anche i bilanci in forma abbreviata e quelli delle micro imprese (art. 2423-ter, comma 6 Codice Civile);
b) agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni in tema di bilancio delle micro-imprese (articolo 2435-ter, Codice civile), come pure non si applica né la deroga che consente alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale (articolo 2435-bis, comma 7, Codice civile) né la facoltà (articolo 2435-bis, comma 2, Codice civile) di ricomprendere la voce D (Ratei e risconti) dell’attivo nella voce CII (Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo) e la voce E (Ratei e risconti) del passivo nella voce D (Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo).
Bilancio consolidato (articolo 24): sono apportate modifiche agli articoli 26, 27 e 39, Dlgs 127/1991, stabilendo quanto segue:
a) con riguardo alle imprese controllate, al fine di individuare le imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato, è previsto che la totalità dei diritti di voto dei soci dell’impresa partecipata sia ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote proprie detenute dall’impresa partecipata stessa, o da una sua controllata o detenute da terzi per conto di tali imprese;
b) le imprese controllate sono oggetto di consolidamento a prescindere dal luogo in cui sono costituite;
c) circa le ipotesi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, è specificato che i limiti numerici da considerare in termini degli attivi degli stati patrimoniali, del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e dei dipendenti occupati ai fini dell’esenzione dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, sono da considerarsi su base consolidata. La verifica del superamento dei limiti numerici può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici sono maggiorati del 20%;
d) quanto alla nota integrativa, si dispone che l’elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate, tra l’altro deve indicare, per ciascuna impresa, l’importo del patrimonio netto e dell’utile o della perdita risultante dall’ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse, quando l’impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale.
Società di persone partecipate da società di capitali (articolo 24): viene esteso l’obbligo per le società in nome collettivo o in accomandita semplice di redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni, nonché di redigere e pubblicare il bilancio consolidato (in precedenza l’obbligo era previsto qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili fossero società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata) alle ipotesi in cui i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell’Ue oppure società soggette al diritto di un altro Stato ma assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell’Unione europea. Le disposizioni normative introdotte decorrono per la prima volta dal bilancio dell’impresa e dal bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.
Redazione delle relazioni finanziarie annuali (articolo 25): viene stabilito, modificando l’articolo 154-ter, Dlgs 58/1998, che:
a) gli amministratori curano l’applicazione delle disposizioni del Regolamento delegato 2018/815/Ue (secondo il quale le società quotate europee devono redigere le relazioni finanziarie annuali mediante lo European Single Electronic Format ESEF, ossia mediante il linguaggio informatico XHTML) alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati, aventi l’Italia come Stato membro d’origine, pubblicano;
b) il revisore legale o la società di revisione legale, nella relazione di revisione, esprimono un giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del Regolamento delegato, sulla base di un principio di revisione elaborato, a tale fine, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, Dlgs 39/2010;
c) spetta alla Consob emanare le eventuali disposizioni di attuazione con proprio regolamento.
Iva – Call-off stock (articolo 21): la disposizione introduce intende recepire le disposizioni unionali (Direttiva Ue 2018/1910) in materia. Viene introdotto, tra l’altro, l’articolo 38.1 nel Dl 331/1993 per disciplinare gli acquisti in regime di call-off stock. Invero, il recepimento è già intervenuto con il Dlgs 192/2021 che, a tal fine, ha introdotto, tra gli altri, l’articolo 38-ter nel Dl 331/1993.
Iva – Operazioni a catena (articolo 21): si tratta di forniture successive (due o più) degli stessi beni, oggetto di un singolo trasporto comunitario tra due Stati membri Ue, al fine di individuare il momento di applicazione dell’Iva. Anche questa disposizione è stata già recepita con il Dlgs 192/2021.
Sanzioni – Merce contraffatta (articolo 22): viene introdotto nell’ordinamento sanzionatorio una nuova fattispecie di illecito amministrativo, applicabile in caso di introduzione di beni contraffatti nello spazio doganale europeo. In particolare, è punito l’acquirente finale che introduce nel territorio dello Stato modiche quantità di beni contraffatti di provenienza extra-Ue. Inoltre, è prevista la responsabilità del vettore per la custodia e la distruzione di tali beni, qualora l’acquirente non vi provveda.

 

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