Decreto Sostegni-ter: le novità fiscali in sintesi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio il D.L. 4/2022 (c.d. “Decreto Sostegni ter”). Si riportano di seguito, in sintesi, le principali novità fiscali introdotte e in vigore dal 27.01.2022:
Misure di sostegno per le attività chiuse (articolo 1): per i soggetti le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati) è previsto un incremento del relativo Fondo a sostegno e una sospensione dei termini di pagamento. Potranno essere effettuati entro il 16.09.2022, in un’unica soluzione e senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, i versamenti di ritenute alla fonte relative a redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate, in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022 e dell’Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022.
Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio (articolo 2): istituito un fondo finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai codici Ateco richiamati dalla norma stessa. Per beneficiare degli aiuti previsti, le imprese interessate devono presentare un ammontare di ricavi 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato (ricavi ex articolo 85 Tuir) nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Il contributo sarà calcolato, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo, applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue: a) 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro; b) 50%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro. Un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico indicherà i termini e le modalità di presentazione dell’apposita istanza da presentare esclusivamente in via telematica.
Sostegno alle attività particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica (articolo 3): incremento del fondo da destinare a parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Inoltre stanziati ulteriori fondi da destinare ai settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA ed in particolare alle imprese che svolgono, in via prevalente, una delle attività identificate dai seguenti codici Ateco: 96.09.05 (Organizzazione di feste e cerimonie), 56.10 (Ristoranti e attività di ristorazione mobile), 56.21 (Fornitura di pasti preparati – catering per eventi), 56.30 (Bar e altri esercizi simili senza cucina), 93.11.2 (Gestione di impianti sportivi), che nell’anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Inoltre, è riconosciuto per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, un credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori ovvero per le imprese che svolgono attività identificate dai seguenti codici Ateco: 47.51, 47.71, 47.72.
Credito d’imposta locazioni per le imprese turistiche (articolo 5): il credito d’imposta locazioni viene riconosciuto alle imprese del settore turistico anche in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 ed a condizione che abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019. L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Disposizioni urgenti in materia di sport (articolo 9): il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche viene riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. Vengono incrementate le somme destinate ai fondi finalizzati a sostenere il settore sportivo ed, in particolare, un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie, di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione dei test di diagnosi dell’infezione COVID-19 e contributi a fondi perduto per associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite da restrizioni, con specifico riferimento a quelle che gestiscono impianti sportivi (con un 30% dei fondi destinato a quelle che gestiscono impianti per l’attività natatoria).
Piano transizione 4.0 (articolo 10): per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (disciplina dal 01.01.2023 al 31.12.2025 e fino al 30.06.2026 su prenotazione) è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.
Contributo straordinario a imprese energivore (articolo 15): alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, nell’ultimo trimestre 2021, hanno subìto un incremento superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 ed utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.
Abrogazione disciplina “call off stock” (articolo 27, co. 2): è abrogato l’art. 21 L. 238/2021, che sarebbe entrato in vigore dal 1.02.2022, riguardante la disciplina degli acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di “call off stock”, ossia delle operazioni con cui un soggetto passivo spedisce o trasporta beni da uno Stato Ue a un altro Stato Ue, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi.
Limiti alle cessioni dei crediti fiscali (articolo 28): nell’ambito di tutte le detrazioni edilizie per le quali è concessa l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, viene prevista la possibilità di effettuare una sola cessione (oltre lo sconto), escludendo quindi tutte le successive cessioni. Pertanto, dal 27 gennaio (i) in caso di sconto in fattura, il fornitore può cedere il credito a qualsiasi soggetto, che, però, successivamente, non può cederlo nuovamente, (ii) in caso di cessione del credito, non è ammessa facoltà di successiva cessione. Viene esclusa la facoltà di successiva cessione anche per i seguenti crediti d’imposta: a) credito d’imposta per botteghe e negozi; b) credito d’imposta per i canoni di locazione; c) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro; d) credito d’imposta per sanificazione.

 

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