Composizione negoziata della crisi – novità

Il 23 dicembre 2021 il Senato ha approvato il DDL di conversione del DL 152/2021, recante disposizioni per l’attuazione del PNRR, e ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, integrando la disciplina della composizione negoziata della crisi s’impresa di cui al DL 118/2021 conv. L. 147/2021 in vigore dal 15 novembre 2021.
Il nuovo art. 30-ter prevede un collegamento tra la piattaforma telematica ex art. 3 del DL 118/2021 e le altre banche dati ed, in particolare, con la Centrale dei rischi di Banca d’Italia e le banche dati dell’Agenzia Entrate, dell’INPS e dell’agente della riscossione. Se l’imprenditore lo consente, l’esperto nominato potrà accedere alle banche dati ed estrarre la documentazione utile ai fini della composizione negoziata.
L’art. 30-quater prevede che i creditori possano accedere alla piattaforma telematica inserendovi informazioni sulla propria posizione creditoria ed eventuali dati richiesti loro dall’esperto. Inoltre, previo consenso dell’imprenditore, potranno accedere ai documenti e informazioni inseriti nella piattaforma telematica dall’imprenditore stesso al momento di presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto o nel corso delle trattative.
L’art. 30-quinquies prevede un programma informatico presente nella piattaforma telematica che consente all’imprenditore di condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Qualora all’esito dell’elaborazione l’indebitamento non superi la soglia di euro 30.000 e risulti sostenibile, il programma elaborerà un piano di rateizzazione che l’imprenditore dovrà comunicare ai creditori coinvolti. Il mancato dissenso espresso dai creditori nei trenta giorni successivi implicherà l’approvazione del piano nei tempi e modalità indicati. Resta salva l’applicazione delle disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali, nonché le responsabilità per l’inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri. Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati saranno definiti con decreto non regolamentare da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
L’art. 30-sexies, infine, prevede il meccanismo di segnalazione anticipata a carico dei creditori pubblici qualificati (INPS, Agenzia Entrate e Agenzia Entrate Riscossione) all’imprenditore e, se esistente, all’organo di controllo in caso di:
1) Per l’INPS, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: (i) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000; (ii) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000;
2) per l’Agenzia delle Entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo ad IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del DL 78/2010 conv. L. 122/2010, superiore all’importo di euro 5.000;
3) per l’Agenzia delle Entrate Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.
Le segnalazioni contenenti l’invito ad accedere alla composizione negoziata dovranno essere effettuate entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui sopra per l’Agenzia delle Entrate o entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni o al superamento degli importi di cui sopra per INPS e Agenzia Entrate Riscossione. Tali disposizioni si applicano per i debiti accertati dall’INPS dal 1° gennaio 2022, per i debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre 2022 per l’Agenzia delle Entrate e per i carichi affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° luglio 2022.

 

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