Contributi a fondo perduto previsti nel Decreto Sostegni-bis (art. 1, cc. 1-30 Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73)

Il Decreto Sostegni-bis ha previsto tre diversi contributi a fondo per i titolari di partita Iva colpiti dall’emergenza Covid-19. Potranno beneficiarne le imprese, anche agricole, e i lavoratori autonomi, con partita iva attiva alla data di entrata in vigore del Decreto sostegni bis (26.05.2021). Nel dettaglio:

1) CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO AGGIUNTIVO (ART. 1, CC. 1-4): è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data del 26.05.2021 e che abbiano già presentato istanza ed ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni). Verrà quindi erogato in automatico, senza necessità di presentare alcuna istanza e nella misura del 100% del contributo già riconosciuto precedentemente ai sensi dell’art. 1 D.L. 41/2021, mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero sotto forma di credito d’imposta, a seconda della scelta effettuata per il precedente contributo.

2) CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALTERNATIVO (ART. 1, CC. 5-15): è un contributo alternativo al precedente contributo a fondo perduto aggiuntivo. È riconosciuto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data del 26.05.2021, agli enti pubblici, nonché ai soggetti di cui all’art. 162-bis Tuir (società di partecipazioni).

I soggetti che hanno già beneficiato del contributo aggiuntivo di cui sopra (art. 1 D.L. 41/2021 – Decreto Sostegni) potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo. In tal caso, il contributo aggiuntivo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate sarà scomputato da quello da riconoscere ai sensi della presente disposizione. Viceversa, se dall’istanza per il riconoscimento del presente contributo alternativo emergerà un contributo inferiore rispetto al contributo aggiuntivo, non sarà prevista alcuna decurtazione del ristoro.

Restano ferme le seguenti condizioni di accesso al contributo:

– mancato superamento della soglia di ricavi o compensi di 10 milioni di euro nel 2° periodo d’imposta antecedente a quello in vigore al 26.05.2021 (nel 2019 per i soggetti “solari”);

– calo del fatturato: l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2020 al 31.03.2021 dev’essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2019 al 31.03.2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

La CM n. 5/E del 14 maggio 2021 ha fornito dei chiarimenti circa i criteri di determinazione del fatturato medio mensile 2019 e 2020.

Sul differenziale di fatturato del periodo 2020/2021 rispetto a quello del 2019/2020 va applicato un coefficiente differenziato:

A) per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 D.L. 41/2021, l’ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2020 al 31.03.2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2019 al 31.03.2020 come segue:

a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;

b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;

c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;

d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

B) per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 D.L. 41/2021, l’ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2020 al 31.03.2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2019 al 31.03.2020 come segue:

a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;

b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;

c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;

d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

C) per tutti i soggetti, l’importo del contributo alternativo non può essere superiore a 150.000 euro.

A scelta irrevocabile del contribuente, detto contributo può essere riconosciuto direttamente sul conto corrente intestato (o cointestato) al beneficiario ovvero tramite credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. A tal fine, non si applicano i limiti di cui all’art. 31, c. 1 D.L. 78/2010, all’art. 34 L. 388/2000 e all’art. 1, c. 53 L. 244/2007.

Il contributo alternativo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

Per ottenerlo è necessario presentare apposita istanza all’agenzia delle Entrate, con modalità e termini che saranno definiti con provvedimento. L’istanza telematica può essere presentata direttamente dal contribuente ovvero da intermediari abilitati (articolo 3, Dpr 322/1998) delegati all’utilizzo del cassetto fiscale o al servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche ovvero che abbiano ricevuto una delega ad hoc.

L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica Iva l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al 1° trimestre 2021.

3) CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO BASATO SUL RISULTATO D’ESERCIZIO (ART. 1, CC. 16-27): è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto aggiuntivo, ma subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea. Sarà riconosciuto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data del 26.05.2021, agli enti pubblici, nonché ai soggetti di cui all’art. 162-bis Tuir (società di partecipazioni).

Restano ferme le seguenti condizioni di accesso al contributo:

– mancato superamento della soglia di ricavi o compensi di 10 milioni di euro nel 2° periodo d’imposta antecedente a quello in vigore al 26.05.2021 (nel 2019 per i soggetti “solari”);

peggioramento del risultato economico di esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’Economia.

L’ammontare del nuovo contributo è determinato applicando una percentuale che sarà definita con decreto ministeriale, alla differenza dei suddetti risultati economici d’esercizio, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 25 D.L. 34/2020, degli artt. 59 e 60 D.L. 104/2020, degli artt. 1, 1-bis e 1-ter D.L. 137/2020, dell’art. 2 D.L. 172/2020, dell’art. 1 D.L. 41/2021 e dei contributi aggiuntivo e alternativo di cui al presente D.L. 73/2021.

Per tutti i soggetti l’importo del nuovo contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

Il nuovo contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

A scelta irrevocabile del contribuente, detto contributo può essere riconosciuto direttamente sul conto corrente intestato (o cointestato) al beneficiario ovvero tramite credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. A tal fine, non si applicano i limiti di cui all’art. 31, c. 1 D.L. 78/2010, all’art. 34 L. 388/2000 e all’art. 1, c. 53 L. 244/2007.

Al fine di ottenere il nuovo contributo a fondo perduto i soggetti interessati, o per il tramite di un intermediario abilitato, presentano un’istanza all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti.

L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni, ivi compresi i dati di riferimento dei risultati economici d’esercizio utili per il calcolo del peggioramento del risultato economico di esercizio e dell’importo del contributo, saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

L’istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 è presentata entro il 10.09.2021.

 

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