Nota di variazione Iva nella procedura concorsuale

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 29.12.2021, n. 20/E per fornire indicazioni sulla disciplina delle note di variazione Iva in diminuzione nell’ambito di procedura concorsuale, dopo le modifiche introdotte dal D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis).
La circolare fornisce chiarimenti sui termini iniziali e finali per la rettifica in diminuzione dell’IVA.
I chiarimenti riguardano solo le procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 e considerate in senso stretto, e quindi non si applicano ai piani attestati di risanamento ex art. 67, co. 3 lett. D) L.F. e gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F.. Rimane tutto invariato anche in caso di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.
La variazione in diminuzione può essere operata a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale che coincide con la sentenza dichiarativa di fallimento, il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
La detrazione dell’imposta non incassata non è preclusa al creditore che non si è preventivamente insinuato nel passivo del debitore.
L’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato al ricorrere di due presupposti in capo al cessionario o committente ovvero un presupposto sostanziale, che si sia verificata l’esigibilità dell’imposta, e un presupposto formale, che si sia in possesso della relativa fattura d’acquisto o bolletta d’importazione.
La nota di variazione IVA deve quindi essere emessa entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto dell’avvio della procedura concorsuale. La detrazione può essere operata nell’ambito della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota è emessa, oppure direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno di emissione della nota.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare fornisce due esempi. In presenza di una dichiarazione di fallimento avviata nel periodo d’imposta 2021 la nota di variazione può essere emessa nel 2021, e quindi il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con il modello IVA 2022 per il 2021, oppure può essere emessa entro il 30 aprile 2022 (posticipato al 2 maggio 2022), esercitando il diritto alla detrazione al più tardi con il modello IVA 2023 per il 2022.
La circolare chiarisce che non è ammesso il ricorso alla dichiarazione integrativa a favore come istituto alternativo per il recupero dell’IVA mentre la restituzione dell’imposta di cui all’art. 30-ter del DPR 633/72 è possibile solo a determinate condizioni.
Infine l’Agenzia conferma che, a fronte della variazione del cedente o prestatore, non vi è obbligo per il cessionario o committente di annotare la corrispondente variazione in aumento, restando così l’imposta non versata a carico dell’Erario.

 

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