Deducibili le perdite su crediti prescritti

Ieri 29 dicembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il principio di diritto n. 16 confermando che la prescrizione del credito costituisce evento idoneo a consentire la deduzione della relativa perdita dal reddito d’impresa.

L’art. 101, co. 5 del TUIR individua nella prescrizione del diritto alla riscossione del credito un elemento certo e preciso a cui collegare la deduzione della relativa perdita su crediti e la rilevazione del periodo d’imposta in cui operarla. L’avvenuta prescrizione rappresenta il momento limite oltre al quale la deduzione non è più consentita.

Ai sensi dell’art. 2946 c.c. di norma i crediti si prescrivono decorsi 10 anni, salvi i casi in cui il termine di legge è più breve. In linea generale quindi, in caso di prescrizione ordinaria decennale, il contribuente può dedurre la perdita su crediti decorsi undici anni dalla data di scadenza del pagamento. Termini più lunghi sarebbero consentiti solo se si dimostra che siano intervenute delle sospensioni ex artt. 2941 e 2942 c.c., e in tal caso il termine di legge riprenderà a decorrere dal momento nel quale è cessata la relativa causa, oppure delle interruzioni ex artt. 2943-2945 c.c., e in tal caso decorrerà un nuovo periodo di prescrizione.

 

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