Nuovo Regime OSS (ONE STOP SHOP) a partire dal 01/07/2021

A seguito della pubblicazione nella G.U. del 15.06.2021 del D. Lgs. 25.05.2021, n. 83 è stata recepita a livello nazionale la Direttiva UE n. 2455/2017 in tema di vendite a distanza ovvero per corrispondenza e servizi digitali.
A partire dal 01.07.2021 il regime opzionale MOSS (Mini One Stop Shop), che fino al 30.06.2021 era utilizzabile solo per il commercio elettronico diretto, sarà esteso anche alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alla generalità delle prestazioni di servizi verso privati consumatori (B2C) e lo stesso sarà rinominato in OSS (One Stop Shop).

Il termine “vendite a distanza intracomunitarie di beni” comprende le cessioni a favore dei seguenti acquirenti:
a) cessioni di beni a persone che non sono soggetti passivi (consumatori);
b) cessioni di beni (inclusi prodotti sottoposti ad accisa) a soggetti passivi o enti non soggetti passivi di cui all’articolo 151 della direttiva Iva (relazioni diplomatiche, organismi internazionali, Nato, ecc.);
c) cessioni di beni (ad esclusione dei prodotti sottoposti ad accisa) a favore di (i) soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non danno loro alcun diritto a detrazione; (ii) soggetti passivi assoggettati al regime comune forfettario per i produttori agricoli; (iii) soggetti passivi assoggettati al regime del margine per i beni d’occasione; (iv) enti non soggetti passivi.

Per tali tipologie di vendite, a decorrere dal 1.07.2021, viene introdotta un’unica soglia complessiva pari a € 10.000 (eliminando così le precedenti soglie che variavano per singolo Paese della UE da € 35.000 a € 100.000), al di sopra della quale le vendite a distanza sono rilevanti ai fini Iva nel Paese nel quale è stabilito il destinatario privato consumatore. Tale soglia è calcolata sommando per ciascun anno il valore totale delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, al netto dell’Iva nonché delle prestazioni di servizi elettronici resi (c.d. commercio elettronico diretto) a privati consumatori in altri Stati membri della UE.

A decorrere dal 1.04.2021 è possibile pre-registrarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’OSS (www.agenziaentrate.gov.it – accedendo area riservata alla sezione “Regimi Iva mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop”).

A seconda del soggetto che opta per il regime OSS esso si suddivide in:
1) regime OSS-UE al quale possono optare i soggetti passivi stabiliti e non stabiliti nella UE per le vendite intracomunitarie a distanza e i soggetti stabiliti nella UE per tutti i servizi resi a privati consumatori in altro Stato membro della UE. Tenendo presente che lo Stato di identificazione per l’accesso al regime speciale è quello in cui l’operatore è stabilito;
2) regime OSS-non UE al quale possono optare i soggetti passivi non stabiliti nella UE per tutte le prestazioni di servizi resi a privati consumatori nella UE.

Una volta esercitata l’opzione per il regime OSS, lo stesso va applicato per tutte le vendite a distanza nonché per tutte le prestazioni di servizi nei rapporti B2C effettuate in altro Stato membro. È possibile scegliere di registrarsi all’OSS anche se non si supera la soglia di € 10.000; in tal caso la decisione è vincolante per due anni civili. In ogni caso, non appena viene superata la soglia annua di € 10.000 si applica la disposizione generale.

In base a quanto più sopra riportato ed al contenuto di cui al D. Lgs. 83/2021 ne consegue che, dal 1.07.2021:
A) se la soglia di € 10.000 non risulta superata => l’Iva è dovuta in Italia (Paese da dove partono i beni) salvo opzione da parte del cedente all’OSS per l’applicazione dell’Iva nello Stato membro di destinazione;
B) se la soglia di € 10.000 nell’anno precedente è stata superata => l’ Iva è dovuta nello Stato membro di destinazione dei beni. In tal caso, il cedente dovrà procedere all’apertura di partita Iva nel Paese di destino ovvero optare per l’OSS adempiendo, in tale ultimo caso, agli obblighi Iva presso la propria Amministrazione finanziaria, evitando in tal modo l’onere di aprire una posizione Iva in ciascun Paese comunitario nei quali sono stabiliti i destinatari delle vendite a distanza;
C) se la soglia di € 10.000 è superata in corso d’anno => le vendite sono soggette ad Iva a destino dalla data di superamento della soglia. Ferma restando, anche in tal caso, la possibilità di opzione per l’OSS.

Gli effetti della registrazione al regime OSS decorrono dal primo giorno del trimestre civile seguente quello in cui il soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione l’intenzione di iniziare ad avvalersi del regime.
Se il soggetto passivo inizia ad effettuare prestazioni/cessioni rientranti nell’ambito del regime prima della data di registrazione, il regime prende inizio dalla data della prima prestazione/cessione, a condizione che il soggetto passivo abbia comunicato allo Stato membro di identificazione di avere avviato attività rientranti nel regime entro il decimo giorno del mese successivo a quello della prima prestazione.

L’opzione al regime OSS esonera il contribuente dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione Iva, in quanto sostituiti da un’apposita dichiarazione trimestrale da presentare entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre. In tale dichiarazione OSS l’Iva va applicata secondo le regole dello Stato membro di destinazione dei beni e servizi per quanto riguarda la base imponibile e l’aliquota Iva. Le modalità operative di applicazione dell’OSS è demandata a successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

 

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