Doppia esenzione IMU per immobili dei coniugi e parti di un’unione civile

Con la sentenza n. 209/2022 depositata il 13.09.2022, la Corte Costituzionale ha ristabilito il diritto all’esenzione Imu per ciascuna abitazione principale di persone sposate o parti di un’unione civile, nel rispetto dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica del possessore dell’immobile e non anche del suo nucleo familiare.

Questa sentenza si pronuncia quindi sulla questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza della CTP Napoli del 22.11.2021 relativamente all’articolo 13, comma 2, D.L. 201/2011, nella parte in cui non prevede l’esenzione Imu per l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare, nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro Comune. Ad avviso della CTP Napoli, infatti, la norma si poneva in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, determinando un’incoerente disparità di trattamento tra il possessore componente di un nucleo familiare residente e dimorante in due diversi immobili dello stesso Comune e quello con nucleo familiare residente e dimorante in distinti immobili ubicati in Comuni diversi.
La scelta, inoltre, di accettare che il proprio rapporto affettivo sia regolato dalla disciplina legale del matrimonio o dell’unione civile determinava l’evidente effetto di precludere la possibilità di mantenere la doppia esenzione anche quando effettive esigenze, come possono essere in particolare quelle lavorative, impongono la scelta di residenze anagrafiche e dimore abituali differenti.

La Corte Costituzionale, con la sentenza in esame, ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 2, quarto periodo, D.L. 201/2011, come convertito e successivamente modificato dalla L. 147/2013, nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».
Conseguentemente è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale anche per l’articolo 1, comma 741, L. 160/2019 e l’articolo 5 decies, comma 1, D.L. 146/2021, essendo norme che richiamano previsioni identiche a quella sopra.

L’illegittimità costituzionale è stata inoltre estesa anche all’articolo 13, comma 2, D.L 201/2011, il quale stabilisce che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
La Corte Costituzionale ha tuttavia precisato che se i coniugi hanno la stessa dimora abituale (e quindi principale) l’esenzione spetta una sola volta, e ciò per evitare situazioni in cui tutte le “seconde case” di coppie unite in matrimonio o in unione civile possono beneficiare di una “doppia agevolazione”.
La sentenza, al contrario, elimina tutti gli automatismi, responsabilizzando i Comuni e le altre Autorità preposte ad effettuare adeguati controlli al riguardo.

 

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