Approvato il decreto correttivo alla riforma dello sport (D. Lgs. 36/2021)

In data 28.09.2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto correttivo al D.Lgs. 36/2021 (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) in materia di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.
Le novità più incisive riguardano il mondo dilettantistico.
Al fine di rendere compatibile la riforma dello sport con quella del terzo settore l’art. 1 ha integrato l’articolo 6, comma 1 del D. Lgs. 36/2021 in tema di forma giuridica degli enti sportivi dilettantistici, escludendo le società di persone e aggiungendo le cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile (lett. c) nonché gli enti del terzo settore costituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 117/2017, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che, laddove esercenti, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche (lett. c-bis). Al comma 2 dell’articolo 6 si prevede che agli enti del terzo settore si applicano le norme del D.Lgs. 36/2021 limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del Capo I del decreto medesimo, solo in quanto compatibili con il D.Lgs. 117/2017, e, per le imprese sociali, con il D.Lgs.112/2017.
Con l’integrazione del comma 1 dell’articolo 25 vengono integrate le figure di lavoratore sportivo precisando che è lavoratore sportivo anche il tesserato che svolge, verso corrispettivo, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. In tale caso si applicano le nuove norme sul lavoro sportivo mentre le altre prestazioni saranno soggette, invece, alla disciplina generale dei rapporti di lavoro.
Si rende ancora applicabile al lavoro sportivo l’articolo 2, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2015, e quindi si consente la configurabilità di rapporti di lavoro autonomo sportivo anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative organizzate dal committente.
Analogamente, sono presunte come collaborazioni coordinate e continuative le prestazioni sportive che prevedono un impegno non superiore alle 18 ore settimanali di allenamento, al netto della prestazione agonistica.

Viene abrogata la parte dell’art. 67, comma 1 lettera m) del TUIR riguardante le indennità, i rimborsi, i premi e i compensi erogati dagli enti sportivi dilettantistici a fronte delle c.d. “prestazioni sportive dilettantistiche”.
Viene introdotta la figura del “volontario sportivo” (che sostituisce quella degli “sportivi amatoriali” di cui all’art. 29 del DLgs. 36/2021) che risultano essere coloro che non percepiscono compensi fatto salvo il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute.
Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prestano la propria attività a favore di società e associazioni dilettantistiche fuori dagli orari di lavoro, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari, ferma la necessità di preventiva comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Se si intenda retribuire la loro attività è richiesta l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza e si applica, se viene concessa, la disciplina prevista al comma 6 dell’articolo 36: esenzione totale per compensi da 0 a 5.000,00 euro ed esenzione solo fiscale per compensi da 5.001,00 a 15.000,00 euro.
A tutti i lavoratori sportivi autonomi ed i co.co.co. si applicherà la riduzione della contribuzione nel limite del 50% dell’imponibile fino al 31.12.2027.

 

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