Decreto milleproroghe 2022: conversione in legge

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la L. 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione del D.L. 228/2021, c.d. D.L. Milleproroghe 2022 entrato in vigore il 01 marzo 2022. Alcune novità:
Assemblee a distanza: le assemblee di società, associazioni e fondazioni potranno svolgersi “a distanza” fino al 31 luglio 2022, a prescindere da quanto definito nello statuto. Lo svolgimento delle assemblee potrà avvenire anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. È prevista la possibilità di esprimere il voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
Perdite sterilizzate: viene estesa anche alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disapplicazione di alcuni obblighi dettati dal Codice Civile (“sterilizzazione”). In particolare, non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale. Pertanto la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo del capitale sociale al termine del quinto esercizio successivo, in luogo dell’esercizio successivo. Se invece la perdita riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea che delibera la riduzione del capitale sociale e contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo legale può deliberare di rinviare tale decisione alla chiusura del quinto esercizio successivo. Le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 vanno distintamente indicate in nota integrativa.
Sospensione degli ammortamenti: coloro che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile possono sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021 senza limitazioni, ed a prescindere dal comportamento adottato in relazione al bilancio del 2020.
Investimenti Industria 4.0: prevista la proroga del termine “lungo” al 31 dicembre 2022, in luogo dell’originario termine del 30 giugno 2022, per l’effettuazione dei beni “prenotati” entro il 31 dicembre 2021. La consegna dei beni agevolati può avvenire fino al 31 dicembre 2022.
IRAP: prorogato al 30 giugno 2022 il termine per pagare senza sanzioni né interessi il saldo IRAP 2019 e primo acconto IRAP 2020 originariamente non corrisposti ai sensi dell’art. 24 del D.L. 34/2020;
Rateazione delle cartelle: i soggetti che avevano chiesto la rateazione delle cartelle prima dell’8 marzo 2020 (o 21 febbraio 2020 per i soggetti nei Comuni in zona rossa) e che erano decaduti dal beneficio della rateazione possono presentare entro il 30 aprile 2022 istanza per ottenere la rateazione fino ad un massimo di 72 rate senza la necessità di saldare preventivamente le rate scadute.
Agevolazioni prima casa: prorogata al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini che condizionano l’applicazione dell’imposta di registro del 2% sugli atti di acquisto delle case di abitazione non di lusso, nonché il termine per il credito d’imposta in caso di riacquisto della prima casa.
Processo tributario: prorogata fino al 30 aprile 2022 la disciplina emergenziale nell’ambito del processo tributario secondo cui lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio può avvenire con collegamento da remoto (articolo 27, Dl 137/2020).
Utilizzo del contante: la soglia di utilizzo del contante si innalza nuovamente da 999,99 euro a 1.999,99 euro. Differito al 1° gennaio 2023 il passaggio a 999,99 euro della soglia limite.
Asseverazioni e visti per interventi edilizi: confermata (con norma di interpretazione autentica) l’interpretazione fornita dall’agenzia delle Entrate circa la possibilità di fruire della detrazione delle spese relative ad asseverazioni e visti, sostenute dal 12 novembre al 31 dicembre 2021, relativamente agli interventi edilizi diversi dal Superbonus 110% (per quest’ultimo l’articolo 119, Dl 34/2020 già ne prevedeva la detraibilità).
Sanatoria certificazione uniche: nei casi di tardiva o errata trasmissione dei modelli CUD per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017, le sanzioni previste dal comma 6-quinquies dell’articolo 4, Dpr 322/1998 non si applicano se la trasmissione della corretta Certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza ordinaria.

 

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