Convertito in legge il Decreto Sostegni-ter: le novità fiscali in sintesi

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28.03.2022 la L. 25/2022 di conversione del Decreto Sostegni-ter (D.L. 4/2022).
In sede di conversione sono stati introdotti diversi correttivi all’originario decreto. Di seguito alcune delle novità fiscali introdotte:
Marchi ed avviamento: la legge di bilancio 2022 aveva previsto la possibilità di revocare gli effetti fiscali della rivalutazione di marchi e brevetti operata ai sensi dell’art. 110 del D.L. 104/2020, chiedendo a rimborso o compensando le imposte sostitutive versate. Ora è possibile revocare anche civilisticamente l’operazione effettuata nel bilancio al 31 dicembre 2020. Nella nota integrativa dev’essere fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall’esercizio della revoca.
Sospensione degli ammortamenti: prevista la possibilità di sospendere gli ammortamenti in bilancio anche per gli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 (quindi, per i soggetti cd. “solari” nei bilanci 2021 e 2022).
Rottamazione-ter e saldo e stralcio: remissione in termini per il versamento delle rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio che è considerato tempestivo se effettuato entro il 30 aprile 2022 per le rate in scadenza nel 2020, 31 luglio 2022 per le rate in scadenza nel 2021, 30 novembre 2022 per le rate in scadenza nel 2022.
Credito d’imposta locazioni 2022 anche per i gestori di piscine: il credito d’imposta sui canoni di locazione d’immobili ad uso non abitativo dell’art. 28 del D.D. 34/2020 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 a favore delle imprese turistiche è esteso anche alle imprese con codice ATECO 93.11.20 “Gestori di piscine”.
Contributo a fondo perduto per le imprese turistiche e unità abitative mobili: ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto e del credito d’imposta per le imprese turistiche (art. 1, cc. 1 e 2 D.L. 152/2021) tra gli interventi edilizi sono da considerare comprese anche le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, limitatamente agli interventi di cui al punto 16 della sezione II della tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016, n. 222, e con le modalità ivi previste, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.
Limiti alle cessioni dei crediti fiscali: in materia di cessione dei crediti edilizi e dei crediti riconosciuti da provvedimenti emergenziali anti Covid, la norma originaria del D.L. 4/2022 è integrata/sostituita con quella successivamente introdotta dall’art. 1 D.L. 13/2022 (“decreto antifrodi”), ora abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. 13/2022. I soggetti che fruiscono dei crediti d’imposta per interventi edilizi ex art. 121 D.L. 34/2020 e dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 ex art. 122 D.L. 34/2020 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente (i) per lo sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, (ii) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto o la cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento citato. Tali disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1.05.2022.
I crediti che alla data del 7.02.2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Tutti i contratti stipulati in violazione delle predette disposizioni saranno considerati nulli.

 

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