Crisi d’impresa: approvata la legge di conversione del D.L. 118/2021

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021 la Legge n. 147 di conversione delle modifiche del D.L. 118/2021 “Recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”.
Si riportano in via sintetica alcune novità:
• Prorogata al 16.05.2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza (d. Lgs. 14 del 2019);
• Prorogata al 31.12.2023 l’applicazione delle misure di allerta;
• Prorogato il termine per l’introduzione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o il revisore delle S.r.l. e delle società cooperative costituite alla data del 16 marzo 2019 e, se necessario, di uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni dell’art. 2477, commi 2 e 3, cod. civ., che sarà previsto con l’approvazione dei bilanci del 2022;
• Sono state apportate modifiche alla legge fallimentare che prevendono l’anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale previsti dal Codice della crisi e dell’insolvenza;
• A decorrere dal 15 novembre 2021 sarà possibile accedere alla nuova procedura di composizione negoziata della crisi, istituto volontario cui si accederà tramite una istituenda piattaforma telematica nazionale, gestita dal sistema delle camere di commercio per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia e del Ministero dello sviluppo economico, che offrirà all’imprenditore in crisi l’affiancamento di un esperto terzo e indipendente che avrà il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, per superare le condizioni di squilibrio economico-finanziario e patrimoniale, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa;
• Sono state disciplinate le possibili soluzioni adottabili in esito alla procedura, prevedendo anche la possibilità per l’imprenditore di presentare il cd. Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio;
• Previsto, in capo all’organo di controllo, e non anche del revisore esterno, un obbligo di segnalazione dei presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina di un esperto. La segnalazione, trasmessa con modalità tali da assicurarne l’avvenuta recezione, fissa un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative assunte. L’adempimento di tale onere di segnalazione da parte dell’organo di controllo è valutato ai fini della responsabilità di cui all’art. 2407 cod. civ.;
• Vengono definiti i requisiti per essere iscritti all’elenco degli esperti per la composizione negoziata della crisi, tenuto presso la camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province di Trento e Bolzano) che possono essere: (a) gli iscritti all’ordine dei commercialisti e degli esperti contabili e degli avvocati da almeno cinque anni che documentino di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; (b) gli iscritti da almeno cinque anni nell’albo dei consulenti del lavoro che documentino di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati; (c) coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
I professionisti potranno presentare la domanda di iscrizione nell’elenco solo all’ordine professionale di appartenenza, il quale farà da filtro in merito alla completezza della domanda e della documentazione, prima di comunicare i nominati alla camera di commercio ai fini del loro inserimento nell’elenco.

 

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