Le novità del Decreto fiscale (D.L. 146/2021)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21.10.2021 il Decreto fiscale (D.L. 146/2021) contenente alcune misure urgenti in attesa della Manovra di fine anno.
Oltre ad alcune disposizioni in materia di lavoro, il Decreto contiene importanti novità in materia fiscale, che varranno di seguito analizzate in sintesi:
Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio (art. 1): riammissione ai benefici della «rottamazione-ter» e del «saldo e stralcio» per coloro che non hanno potuto versare le rate 2020. A tal fine dovranno essere versate entro il prossimo 30 novembre 2021 le rate in scadenza nel 2020 e in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021. È possibile beneficiare dei c.d. “5 giorni di tolleranza”, per cui il versamento si considera comunque tempestivo se effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.
Estensione dei termini per il pagamento delle cartelle 2021 (art. 2): Le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 potranno essere pagate entro 150 giorni. Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della Riscossione non potrà agire per il recupero del debito. Per le cartelle di pagamento che verranno notificate dal 01.01.2022 viene ripristinato il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica.
Estensione della rateazione per i piani di dilazione (art. 3): per i piani di rateizzazione già in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione – che è durato dall’ 8 marzo 2020 (21 febbraio per le zone rosse di cui all’allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020) al 31 agosto 2021(articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, Dl 18/2020) – viene esteso da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa. Per le rateizzazioni concesse dopo il periodo di sospensione anti-Covid e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza è prevista in caso di mancato pagamento di 10 rate. Per i contribuenti con piani di dilazione in essere al 08.03.2020 (ovvero al 21.02.2020, nelle c.d. “zone rosse”), il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (08.03.2020 – 31.08.2021) viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021. Il pagamento potrà quindi avvenire entro il prossimo 2 novembre.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo (art. 5, co. 5): vengono previsti alcuni correttivi alla disciplina del credito di imposta Ricerca e Sviluppo al fine di superare alcune incertezze interpretative connesse all’originaria formulazione della misura. Nello specifico, viene prevista una specifica procedura di “riversamento spontaneo” senza sanzioni e interessi, del credito d’imposta ricerca e sviluppo utilizzato in compensazione fino al 22.10.2021, e maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, a favore dei soggetti che hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta. La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento. L’accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta. Per accedere alla procedura bisognerà inviare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 30.09.2022; è a tal fine prevista l’emanazione di un apposito provvedimento.
Visto di conformità esteso ai revisori legali (art. 5, co. 14): viene riconosciuta anche agli iscritti al solo Registro dei revisori legali la possibilità di rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni (ai fini della compensazione dei crediti), nonché il visto di conformità necessario per esercitare l’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura nell’ambito del superbonus.
Semplificazione della disciplina del patent box (art. 6): sono previste semplificazioni della disciplina Patent box. I costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sono maggiorati del 90%. Viene però esclusa la possibilità di fruire del bonus ricerca e sviluppo per le medesime spese. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno
definite le modalità di esercizio dell’opzione che avrà durata pari a 5 anni.
Rifinanziamento Fondo automotive (art. 7): è stato rifinanziato il Fondo per il rinnovo del parco auto (ecobonus auto a basse emissioni).

In allegato le FAQ dell’Agenzia Entrate con le risposte alle domande più frequenti.

 

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