Decreto Sostegni: novità della conversione in legge

Di seguito le principali novità contenute nella legge di conversione del Dl 41/2021 (cd. Decreto Sostegni):

Irap non versata e sospesa
È disposta la proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 del termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’Irap non versata e sospesa ai sensi dell’articolo 24, Dl 34/2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19» (cd. Temporary Framework).

Fondo perduto
Viene previsto normativamente che le somme incassate come contributo a fondo perduto (commentate dalla Cm 14 maggio 2021, n. 5/E) non sono pignorabili.

Carichi affidati all’agente della riscossione
Estesa al 2021 la possibilità di compensare le somme relative ai carichi affidati all’agente di riscossione entro il 31 ottobre 2021 con i crediti certificati vantati nei confronti della Pubblica amministrazione (cd. «compensazione straordinaria»).

Rivalutazione dei beni d’impresa
Consentita la rivalutazione dei beni d’impresa (articolo 110, DL 104/2020)per i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 ed anche nel bilancio 2021, ma in quest’ultimo caso solo con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente. Viene espressamente esclusa la possibilità di affrancare, ai fini fiscali, il saldo attivo della rivalutazione e il maggior valore dei beni e partecipazione rivalutati. Quanto alla rivalutazione gratuita del settore alberghiero/termale (di cui al DL 23/2020) il beneficio si applica anche agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, che locano le strutture alberghiere.

Contributo agli “esodati” dai ristori
È previsto un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa è iniziata nel corso del 2019 (soggetti start up), cui non spetta il contributo di cui all’articolo 1 in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’analogo ammontare del 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal suddetto articolo 1. I contributi sono concessi nel limite di 20 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni, anche per il rispetto del suddetto limite di spesa.

Accise
Il termine per il versamento delle accise sui tabacchi e delle imposte di consumo di cui all’articolo 163, Dl 34/2020 – riferito al mese di giugno 2021 – viene differito al 30 novembre 2021. Sono dovuti gli interessi legali sul differimento calcolati giorno per giorno.

Preu
Si dispone la proroga al 29 ottobre 2021, al 30 novembre 2021 e al 15 dicembre 2021 dei termini di versamento del prelievo erariale unico (Preu) sugli apparecchi da intrattenimento videolottery e newslot e del relativo canone concessorio.

Superbonus
In caso di non detraibilità dell’Iva sugli acquisti, l’importo corrispondente è considerato tra le spese rilevanti ai fini del Superbonus (modifica dell’articolo 119, Dl 34/2020).

Fringe benefit
Esteso anche al periodo d’imposta 2021 il raddoppio, da 258,23 euro a 516,46 euro, del limite di esenzione dall’Irpef per i beni e i servizi corrisposti dal datore di lavoro al lavoratore come fringe benefit, disposto, limitatamente al 2020, dall’articolo 112, Dl 104/2020.

Imu 2021
Vengono esentati dal pagamento della prima rata Imu 2021 i soggetti passivi che hanno i requisiti previsti per beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 (soggetti titolari di partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario con ricavi o compensi nell’anno 2019 non superiori a 10 milioni di euro e che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019. Tale requisito del calo del fatturato non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019). Il beneficio spetta solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Canoni di locazione non incassati
Le disposizioni contenute nel Dl 34/2019 circa il non assoggettamento ad imposizione ai fini Irpef dei canoni di locazione non percepiti viene esteso anche ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020.

Professionisti
Viene concessa ai professionisti una sospensione di 30 giorni dei termini delle scadenze in caso malattia da Covid-19. Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro i 7 giorni successivi a quello di scadenza del periodo di sospensione.
Per effetto della sospensione, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, quando dovuti a impedimento connesso a Covid-19 non comporta decadenza, non costituisce inadempimento e non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

Accordi di ristrutturazione dei debiti
Modificando l’articolo 182-bis della legge fallimentare (in tema di accordi di ristrutturazione tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti) si prevede che, qualora dopo l’omologazione di un accordo di
ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel Registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o Pec. È ammessa opposizione avanti al tribunale entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso.

Mutui per l’acquisto della prima casa
Vengono introdotte norme aventi natura temporanea sulla rinegoziazione di mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive, esplicitamente volte a fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile i più gravi casi di crisi economica dei consumatori.
L’istanza per accedere all’agevolazione viene prorogata fino al 31 dicembre 2021.

Blocco degli sfratti
Viene prevista la proroga del blocco degli sfratti per morosità o pignoramento dell’immobile: fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021. Tale proroga della sospensione ha effetto solo per i provvedimenti adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (sfratto per morosità) e per i provvedimenti contenenti l’ingiunzione di rilasciare l’immobile venduto, adottati dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586, comma 2, Codice di procedura civile relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari. Per i casi rimanenti, invece, il blocco termina il 30 giugno 2021.

 

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