Al via la composizione negoziata della crisi

Dal 15 novembre 2021 entra in vigore l’istituto della composizione negoziata della crisi previsto dalla L. 21 ottobre 2021 n. 147.

L’art. 3 del D.L. 118/2021 ha istituito una piattaforma telematica nazionale alla quale possono accedere gli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese dal sito della CCIAA, attraverso la quale si potrà svolgere il test facoltativo per valutare in via preliminare le possibilità di risanare l’azienda, la complessità del risanamento e consultare le informazioni sul nuovo strumento, oppure presentare l’istanza per ottenere la nomina di un esperto che seguirà l’imprenditore in tale fase.

Tramite questa procedura l’imprenditore manterrà la gestione ordinaria e straordinaria dell’azienda, potrà seguire le trattative, anche con propri consulenti e potrà chiedere misure protettive del patrimonio che blocchino o limitino le azioni dei creditori.

Se l’esperto riterrà che sussistano concrete prospettive di risanamento, le parti si incontreranno ed inizierà una fase atta a trovare una soluzione alla crisi dell’impresa. Se decorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina dell’esperto le parti non individuano una soluzione adeguata, fatti salvi casi particolari, l’esperto dichiarerà la chiusura del procedimento. Se viceversa verrà individuata una soluzione, questa sarà ratificata con la stipula di un contratto (anche con un solo creditore), una convenzione in moratoria ex art. 182 octies L.F., ovvero un accordo ex art. 67, 3 comma, L.F.. L’imprenditore potrà, altresì, domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.182 bis L.F. ovvero accedere ad una delle procedure previste dalla stessa legge.

Inoltre, se le trattative non dovessero andare a buon fine, entro sessanta giorni dal deposito della relazione dell’esperto l’imprenditore avrà il diritto di presentare un ricorso al Tribunale contenente una richiesta di concordato con cessione dei beni insieme ad un piano di liquidazione, che può essere omologato dal Tribunale, acquisito il parere dell’esperto, anche indipendentemente dalla volontà dei creditori e quindi svincolata dal raggiungimento di specifiche maggioranze di voto.

 

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