Proroga del codice della crisi d’impresa e novità introdotte (DL 24 agosto 2021, n. 118)

È stato emanato il Decreto legge 24 agosto 2021, n. 118 (Gazz. Uff. 24.08.2021 n. 202), allo scopo di introdurre nuove misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da SARS-CoV2.
Gli interventi hanno in particolare riguardato il differimento e l’entrata in vigore al 16 maggio 2022 delle disposizioni contenute nel D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), ed è stata rinviata al 31 dicembre 2023 l’applicazione del Titolo II, Parte Prima contenente la disciplina delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.
Sono state tuttavia già introdotte nell’attuale legge fallimentare alcune disposizioni contenute nel Codice della crisi d’impresa e, in particolare:
1) il nuovo art. 182 septies L.F. relativo agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa applicabile a tutte le categorie dei creditori (e non più limitata agli intermediari finanziari);
2) il nuovo art. 182 octies L.F. avente ad oggetto la convenzione in moratoria (prima contenuta nell’art. 182 septies L.F.), anche in questo caso applicabile a tutte le tipologie di creditori;
3) il nuovo art. 182 novies L.F. in forza del quale la percentuale dei creditori aderenti necessaria per la conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis L.F. è ridotta della metà, (30% anziché il 60%), quando il debitore: a) ha rinunciato alla moratoria ex art. 182 bis, comma 1, lett. a) e b), L.F.; ovvero quando b) non ha presentato il ricorso previsto dall’art. 161, comma 6, L.F. e non ha richiesto la sospensione di cui all’art. 182 bis, comma 6, L.F. relativa al divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari od esecutive nel corso delle trattative;
4) il nuovo art. 182 decies L.F. riguardante la posizione dei coobbligati e soci illimitatamente responsabili. La norma prevede l’applicazione dell’art. 1239 c.c. sugli effetti della remissione nei confronti dei fideiussori rispetto ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione. Nel caso in cui l’efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano, impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. La disposizione prescrive infine che, salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo il caso in cui non sia diversamente previsto, quando hanno prestato garanzia.

Infine, viene introdotto l’istituto della composizione negoziata della crisi. A partire dal 15 novembre 2021, potranno accedervi gli imprenditori commerciali ed agricoli iscritti nel registro delle imprese che, pur in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato (stato di insolvenza reversibile). Si tratta di un percorso di composizione esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza, cui si accede tramite una piattaforma telematica.
Gli imprenditori possono dunque richiedere al segretario generale della Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale verrà affidato il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento dello stato di crisi anche attraverso il ricorso al trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
Per le società, se sussistono i presupposti per presentare l’istanza, sarà l’organo di controllo a doverlo segnalare per iscritto all’organo amministrativo. Tale segnalazione deve essere motivata e deve contenere la fissazione di un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo è tenuto a riferire in merito alle iniziative intraprese. Rimane in ogni caso fermo il dovere di vigilanza previsto dall’art. 2403 c.c. in pendenza delle trattative.
La piattaforma conterrà indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento ed un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità dello stesso.
Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia che dovrà essere adottato entro il prossimo 25 settembre.

 

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