Comunicazione super-Ace

Pubblicato il 17 settembre scorso il provvedimento prot. N. 238235/2021 dell’Agenzia delle Entrate – in allegato-, con il quale sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per fruire del credito d’imposta c.d. “super-Ace”, introdotta dall’articolo 19 del decreto c.d. “Sostegni-bis” (D.L. 73/2021), per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il 2021).

L’agevolazione prevede che si applichi un coefficiente di remunerazione pari al 15% esclusivamente alle variazioni in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, nel limite massimo di 5 milioni di euro, in luogo dell’ordinario 1,3%, che quindi continuerà ad applicarsi alla base pregressa, formata fino al 2020.

Inoltre, i conferimenti in denaro dei soci e le rinunce ai crediti confluiranno nella base di calcolo dell’agevolazione per l’intero importo, e non ragguagliati ad anno.

La nuova agevolazione potrà essere fruita secondo il meccanismo ordinario previsto per l’Ace, ovvero come deduzione dalla base imponibile, oppure alternativamente sotto forma di credito d’imposta, da determinare applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef e Ires in vigore nel 2020.

Per beneficiare del credito d’imposta è necessaria una preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate che potrà essere inviata per via telematica esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento stesso, a partire dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare il termine coincide con l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla data indicata nel campo “Data fine periodo d’imposta” della comunicazione.

Entro 5 giorni dall’invio della comunicazione l’Agenzia delle Entrate rilascerà una ricevuta che attesta la presa in carico, oppure lo scarto, tuttavia, per poter utilizzare il credito d’imposta occorrerà attenderne il riconoscimento, che potrà avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione.

Solo da questo momento il credito d’imposta potrà essere compensato mediante modello F24, chiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi ovvero potrà essere ceduto.

Ogni modello può accogliere uno o più aumenti di capitale proprio. Nell’ipotesi di successivi incrementi va presentata un’ulteriore comunicazione senza che siano riportati i valori di crescita indicati nella precedente.

Negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per la presentazione è possibile rettificare una comunicazione errata che verrà integralmente sostituita dalla nuova. In ogni caso, il credito d’imposta risultante dalla prima è utilizzabile fino a concorrenza del minor importo risultante dalla differenza con la rettificativa.

 

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