Nuovi crediti d’imposta per la formazione

Nella legge di conversione del DL 73/2021 cd. “Decreto Sostegni-bis” è stato introdotto all’art. 48-bis un credito d’imposta per le spese relative alla formazione professionale di alto livello.

Il nuovo credito d’imposta è pari al 25% delle spese sostenute per attività di formazione professionale di alto livello, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (quindi nel 2021 per i soggetti cd. “solari”), fino all’importo massimo di euro 30.000 per ciascuna impresa beneficiaria e comunque nel limite massimo complessivo delle risorse pari a 5 milioni di euro per il 2021.

Il limite di euro 30.000 è riferibile al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero e in ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Industria 4.0”.

Il contributo spetterà a tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica societaria, dimensione aziendale, settore economico e non concorrerà alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24.

Inoltre l’art. 60-bis riconosce un credito d’imposta alle imprese che, tramite donazioni effettuate nell’anno 2021 o 2022, erogano borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private.

Il credito spetta nella misura del 100% per piccole e microimprese, fino al 90% per medie imprese e fino all’80% per le grandi imprese della donazione effettuata e fino all’importo massimo di euro 100.000 e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24.

Le disposizioni attuative delle agevolazioni di cui sopra saranno definite con successivo apposito decreto.

 

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