Le partecipate pubbliche non vanno salvate a tutti i costi

Con la deliberazione della Corte dei Conti n. 64/2021/PAR, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – che si allega – vieni ribadito il principio dell’abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di strutture e soggetti in condizioni di precarietà economico-finanziaria.

Il Sindaco del Comune di Gallarate (MI) pone un quesito in quanto socio unico di società affidataria del trasporto pubblico locale (TPL) che ha chiuso in perdita nei precedenti tre esercizi. Lo specifico contratto di servizio inter partes prevede che “qualora l’Amministrazione Comunale richieda alla società … l’effettuazione di servizi i cui costi non possano essere coperti dal contributo della Regione o di altri soggetti pubblici o privati, deve riconoscere alla Società stessa un corrispettivo finanziario adeguato. L’Amministrazione Comunale deve riconoscere un adeguato contributo finanziario anche nella ipotesi in cui richieda agevolazioni tariffarie per determinate categorie di utenza.”.

L’art. 14 del D. Lgs. 175/2016 pone un principio di cd. divieto generale di “soccorso finanziario” delle Amministrazioni Pubbliche nei confronti delle proprie partecipate che abbiano conseguito per tre esercizi consecutivi perdite d’esercizio o abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. In questo caso, la P.A. che possiede la partecipazione (con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito) non può ulteriormente sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, effettuare aperture di credito, rilasciare garanzie.

Il comma 5 dell’art. 14 del D. Lgs. 175/2016 prevede una deroga a tale principio generale consentendo “trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all’articolo 5, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni”.

Il Comune istante chiede quindi se le specifiche disposizioni contrattuali, che prevedono eventuali contributi pubblici in favore della società affidataria a copertura “residuale” del costo dei servizi resi, esulino dalla nozione di “trasferimento straordinario” di cui all’art. 14, co. 5 del D. Lgs. 175/2016 e consentano trasferimenti alla società senza la preventiva nozione di un piano di risanamento con le modalità prescritte da tale norma.

Nel parere la Sezione Regionale precisa che le deroghe al generale divieto di “soccorso finanziario” sono limitate ad ipotesi di corrispettivi di prestazioni di pubblico interesse o giustificabili in relazione alla realizzazione di un programma di investimenti. Un ente locale che intenda assorbire a carico del proprio bilancio i risultati negativi della gestione di un organismo partecipato è tenuto a dimostrare lo specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali, evidenziando in particolare le ragioni economico-giuridiche dell’operazione. La motivazione degli eventuali interventi decisi in tal senso potrà essere oggetto di valutazione secondo i parametri delle legalità finanziaria, ovvero anche in rapporto ai canoni di efficienza, efficacia ed economicità su cui l’azione amministrativa si regge.

Il corrispettivo previsto in favore del gestore di servizi di pubblici non deve essere eccessivo ma neppure sottodimensionato pertanto le condizioni di efficienza del servizio e di equilibrio finanziario della gestione devono essere regolate nel contratto di servizio, nel quale deve essere necessariamente inserito l’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione. Nel caso in cui vi siano trasferimenti di risorse ulteriori rispetto a quelli originariamente definiti e programmati con il contratto questo assume carattere di “trasferimento straordinario” di cui all’art. 14, co. 5 del D. Lgs. 175/2016.

 

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