Legge di Bilancio 2023

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023, il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio. In sintesi le principali novità:

regime forfetario dal 2023: il limite annuo di ricavi/compensi per accedere al regime forfetario sarà elevato da 65.000 a 85.000 euro. In caso di superamento del suddetto limite con ricavi/compensi fra 85.000 e 100.000 euro la fuoriuscita dal regime forfetario avrà affetto dal 01/01 dell’anno successivo senza ulteriori conseguenze. Nel caso in cui l’ammontare di ricavi/compensi incassati su base annua superi invece quota 100.000 euro cesserà immediatamente l’applicazione del regime speciale, con effetto, per quanto riguarda l’Iva, a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Il superamento della soglia di 100.000 euro non pregiudicherà il regime di franchigia legittimamente applicato, nello stesso anno, alle operazioni effettuate precedentemente a quella che determina la cessazione del regime speciale; pertanto, non si dovrà procedere ad alcuna rettifica per tali operazioni. Solo a partire dall’operazione che determina il superamento della soglia il contribuente è tenuto a osservare gli adempimenti formali e sostanziali propri del regime normale (istituzione dei registri Iva, applicazione dell’imposta sulle operazioni imponibili, tassazione degli acquisti intracomunitari, liquidazione periodica, presentazione Lipe, ecc.) e ha diritto di esercitare la detrazione dell’Iva sugli acquisti di beni e servizi.

nuova flat tax incrementale: introduzione di una cd. flat tax incrementale (tassa piatta), ossia la tassa piatta al 15% per gli incrementi di reddito delle partite Iva. La soglia dei 40.000 euro misura il limite dell’aumento di reddito registrato nel 2023 rispetto al picco tra le dichiarazioni di 2020, 2021 e 2022. Sul reddito complessivo, quindi, non esiste alcun limite. Pertanto, tale tassa piatta si potrà applicare anche alle partite Iva con soglie di fatturato elevate, e superiori agli 85.000 euro del limite aggiornato per la flat tax generale degli autonomi.

pagamenti con Pos: previste nuove esenzioni all’obbligo di accettare pagamenti con carte di credito e bancomat in capo ai commercianti e professionisti per spese inferiori a 60 euro.

tassazione cripto-attività: prevista una nuova e più organica disciplina concerne il trattamento delle criptovalute. Introdotta una sorta di “mini imposta patrimoniale” sulle cripto-attività, sotto forma di imposta di bollo (per le cripto-attività detenute tramite intermediari italiani) o altra imposta (per le cripto-attività non detenute tramite intermediari italiani) prevedendo una aliquota dello 0,2% all’anno, applicabile sul valore delle cripto-attività. Le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività diventano tassabili con un’aliquota del 26%, a prescindere da quante cripto-attività si possiedono. È introdotta una franchigia non legata alla quantità di cripto-attività possedute ma all’ammontare di plusvalenze e proventi realizzati che sono tassati solo se risultano complessivamente superiori a 2.000 euro nel periodo d’imposta.
Previsti, altresì, l’affrancamento delle cripto-attività, con riferimento al valore normale alla data del 1.01.2023, previo pagamento di un’imposta sostitutiva del 14% e una regolarizzazione della posizione dei contribuenti per i periodi di imposta pregressi.

tregua fiscale: vengono previste alcune sanatorie:

  • la possibilità di regolarizzare le criptovalute detenute fino al 31.12.2021 presentando una dichiarazione di emersione;
  • la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative al periodo d’imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1.01.2023. La sanzione è pari al 3% in luogo del 10%. La norma consente il pagamento rateizzato di quanto dovuto, poiché si richiama l’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997;
  • la regolarizzazione degli errori formali per imposte dirette, Iva, Irap e tributi, commessi fino al 31.10.2022, con il versamento di 200 euro per ogni periodo d’imposta di riferimento e pagamento da effettuarsi in 2 rate scadenti il 31.03.2023 e il 31.03.2024;
  • l’annullamento automatico delle cartelle di importo residuo pari a massimo 1.000 euro, risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2015 (rileva il singolo carico affidato e non il totale addebitato nella cartella di pagamento). Sono esclusi dallo stralcio il recupero degli aiuti di Stato illegittimi; le somme da pronunce di condanna della Corte dei conti; le sanzioni comminate da un’autorità penale; le risorse proprie dell’Unione Europea; l’Iva all’importazione.
  • la possibilità di beneficiare di sanzioni pari a 1/18 del minimo edittale nel caso in cui il contribuente in Cassazione, rinunci al ricorso principale o incidentale a seguito di una definizione transattiva, entro il 30.06.2023;
  • la possibilità di sanare le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate mediante il pagamento di un importo pari al suo valore della lite o con un accordo conciliativo.
  • Agevolata la restituzione degli aiuti Covid ricevuti in eccesso dal Ministero del Turismo, con disapplicazione delle sanzioni.

• nuove partite iva: verranno analizzate le nuove richieste di apertura partita Iva, instaurando un contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate per le posizioni ritenute a rischio evasione e, in caso di esito negativo dei controlli, chiusura d’ufficio della posizione fiscale e 3.000 euro di sanzione. Anche l’intermediario che ha trasmesso la richiesta di apertura della partita iva sarà chiamato al pagamento della sanzione in solido con il contribuente. Chi ha avuto la cessazione d’ufficio della posizione fiscale potrà successivamente chiedere la riapertura della partita Iva, presentando fideiussione bancaria o assicurativa di 50.000 euro con validità triennale.

costi black list: reintrodotto il sistema di monitoraggio per i costi che provengono dai 12 Paesi non cooperativi, individuati dal Consiglio della Ue e conseguente reintroduzione delle sanzioni in caso di omissione del monitoraggio, attraverso il ripristino, all’interno dell’art. 110 del D.P.R. 917/1986, della disposizione inerente la limitazione alla deducibilità, basata sul valore normale, del bene o del servizio acquistato.

affrancamento utili società black list: gli utili e le riserve di utili delle società cd. “black list” risultanti dal relativo bilancio chiuso nel 2021 potranno essere affrancati mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva. Gli utili non saranno tassati al momento della distribuzione in capo ai soggetti italiani direttamente o indirettamente partecipanti, operanti in regime di impresa. L’imposta sostitutiva è pari al 9% per i soggetti Ires e del 30% per le persone fisiche. L’imposta sostitutiva deve essere versata nel 2023 entro il termine per il saldo delle imposte relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2022. L’opzione deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi 2022 da presentare nel 2023.

assegnazione agevolata di beni ai soci: riproposte le agevolazioni per la fuoriuscita di immobili abitativi o commerciali non utilizzati direttamente dalle società. È, inoltre, prevista l’estensione anche ai beni mobili iscritti in pubblici registri. Le plusvalenze possono essere calcolate in base al valore catastale, o, in alternativa, al valore normale o al valore intermedio, ed essere tassate con l’imposta sostitutiva pari all’8%, elevata al 10,5% per le società di comodo.

tassazione extraprofitto imprese energetiche: da gennaio sarà rimodulato il contributo a titolo solidaristico straordinario per le imprese dell’energia, modificando aliquota e meccanismo di calcolo della base imponibile, con versamento straordinario a conguaglio entro il 31.03.2023. Con riferimento all’aliquota, quella originaria del 10% è aumentata al 25%; al periodo di riferimento rilevante per la determinazione della base imponibile è aggiunto il mese di aprile.

pensioni:

  • previste 6 fasce di rivalutazione della pensione;
  • dal 01.01.2023 non si potrà più accedere alla pensione anticipata con 38 anni di contributi ma con Quota 103 serviranno almeno 41 anni di contributi oltre ai 62 anni di età. Chi possiederà entro il 31.12.2022 i requisiti richiesti potrà chiedere il pensionamento con Quota 102 (64 anni di età e 38 di contributi) anche in futuro. Per le pensioni di vecchiaia la soglia di riferimento resta quella dei 67 anni con almeno 20 anni di contribuzione. Alcune categorie di lavoratori impegnati in mansioni particolarmente rischiose potranno continuare ad accedere al pensionamento se in possesso di 30 anni di versamenti a 66 anni e 7 mesi. Resta possibile il pensionamento con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne) a prescindere dall’età anagrafica.
  • Dovrebbe essere introdotta in via sperimentale la pensione anticipata flessibile, per garantire l’uscita con 41 anni di contributi e 62 anni d’età, ma con assegni che non potranno superare il tetto di 5 volte il minimo e che non potranno essere cumulati con altri redditi da lavoro occasionale oltre il limite di 5.000 euro.
  • Per i soggetti in possesso dei requisiti di Quota 103, ma che decidono di rinviare il pensionamento, sarà riconosciuto un bonus in busta paga, pari alla quota della contribuzione a loro carico da versare all’Inps, per i lavoratori del settore privato. L’importo della pensione rimarrà quello maturato al momento del raggiungimento della nuova Quota con la sola aggiunta della rivalutazione.
  • Prorogata di un anno l’Opzione Donna con una nuova formulazione legata al numero di figli. Potranno uscire con il ricalcolo contributivo dell’assegno a 58 anni e con 35 anni di versamenti tutte le lavoratrici con due o più figli. La soglia anagrafica salirà a 59 anni con un solo figlio e 60 anni per le lavoratrici senza figli.
  • Prorogato di un anno l’Ape sociale, per alcuni lavoratori in difficoltà come i disoccupati di lungo corso o gli invalidi civili, che consente l’uscita con 63 anni e 30 anni di contributi (36 per gli addetti ad attività rischiose, 32 per i ceramisti) ovvero l’uscita con 41 anni di contributi indipendentemente dall’età per i lavoratori “precoci”.

sgravio contributivo: previsto lo sgravio totale dei contributi, per un anno, a chi assume beneficiari di reddito di cittadinanza. Il nuovo bonus, per un massimo di 6.000 euro, spetterà alle assunzioni effettuate dal 1.01 al 31.12.2023 a tempo indeterminato. Inoltre, prorogato per l’anno 2023 lo sgravio al 100% sulle assunzioni di donne, quello triennale sulle assunzioni di giovani e quello biennale per i giovani agricoltori.

abrogazione del reddito di cittadinanza: sostituita l’attuale disciplina del reddito di cittadinanza (che sarà abrogata al 31.12.2023) con una nuova agevolazione relativa a “misure di sostegno alla povertà e all’inclusione attiva” (che sarà operativa dal 2024). Per il 2023 la durata è ridotta a 8 mesi non rinnovabili ma solo per i nuovi assegni e i rinnvoi ma non anche quelli in corso di fruizione. La durata non sarà ridotta per quei nuclei in cui siano presenti disabili e/o minorenni e/o persone di almeno 60 anni.

assegno universale per i figli: stanziata una dotazione da 1,5 miliardi quale incremento dell’assegno del 50% nel primo anno di vita del figlio. Stesso aumento per i primi 3 anni per le famiglie con 3 o più figli, con limite Isee.

caro bollette: stanziati quasi 5 miliardi di euro per continuare ad assicurare l’azzeramento degli oneri di sistema per le bollette di luce e gas anche nei primi 3 mesi del 2023.

 

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