La riforma dello sport

Il D. Lgs. 5.10.2022 n. 163, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2.11.2022 n. 256, ha apportato modifiche al D. Lgs. 28.2.2021 n. 36, recante “il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”. Il D. Lgs. 163/2022 entra in vigore dal 17.11.2022, ma la maggior parte delle disposizioni del D. Lgs. 36/2021 su cui interviene si applicheranno, salvo proroghe, dall’1.1.2023.

Tra le modifiche più significative, si segnalano le seguenti:

• tra i soggetti legittimati all’esercizio delle attività sportive dilettantistiche sono contemplati le società di capitali e cooperative cui al Libro V, Titoli V e VI c.c. e gli enti del Terzo settore, iscritti al RUNTS e che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RNASD) tenuto dal Dipartimento dello sport;

• agli ETS iscritti sia al RUNTS sia al RNASD si applicano le disposizioni del D. Lgs. 36/2021 limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del Capo I di tale decreto, solo in quanto compatibili con il D. Lgs. 117/2017 e, per le imprese sociali, con il D. Lgs. 112/2017;

• l’esclusione dai limiti entro cui potranno essere svolte attività secondarie e strumentali a quella dilettantistica dei proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legati alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive (la definizione di detti limiti in rapporto alle attività istituzionali sarà stabilita con successiva previsione normativa);

• la rimodulazione delle disposizioni in materia di lavoro nel settore sportivo, tra cui la definizione delle caratteristiche del lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, l’introduzione della figura del “volontario sportivo”, l’abrogazione della parte dell’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR riguardante le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dagli enti sportivi dilettantistici a fronte delle c.d. “prestazioni sportive dilettantistiche”.

Tutti i soggetti ai quali l’associazione o società sportiva dilettantistica riconosce un compenso per l’attività svolta in loro favore dovranno essere suddivisi in quattro grandi macrocategorie:
1) i lavoratori sportivi, sia professionisti sia dilettanti: sono tali solo gli atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Tale attività può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, configurata come esercizio di arti o professioni o come collaborazione coordinata e continuativa, ma non sotto forma di prestazione occasionale.
2) i collaboratori coordinati e continuativi di natura amministrativa-gestionale;
3) gli amministratori;
4) gli addetti agli impianti sportivi e i professionisti non sportivi.

Inoltre le figure dei “volontari” sono disciplinati dall’art. 29 del D. Lgs. 36/2021 e sono coloro i quali mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Dette prestazioni non possono essere retribuite in alcun modo ma potranno essere rimborsate le spese documentate relative al vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Si ritiene che possa essere considerato tale anche il riconoscimento di un’indennità chilometrica parametrata ai costi dell’autovettura utilizzata sulla base delle tabelle Aci. Dovranno essere assicurati per la responsabilità civile verso i terzi.

In relazione infine alla qualificazione dei compensi dell’agente sportivo, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che l’esercizio dell’attività di agente sportivo costituisce, alla luce della riforma attuata dal D. Lgs. 37/2021, esercizio di una libera professione compiutamente regolamentata; pertanto, in mancanza di una disposizione esplicita circa la qualificazione dei redditi conseguiti, gli stessi rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni ai sensi dell’art. 53 del TUIR. La fornitura di un servizio professionale di assistenza, consulenza e mediazione, implica infatti specifiche competenze che rendono rilevante l’apporto personale dell’agente; ciò è altresì avvalorato dalla previsione degli obblighi di lealtà, probità, dignità, diligenza e competenza, oltre che di aggiornamento professionale. Nella particolare ipotesi in cui l’attività di agente sportivo sia svolta in forma societaria, i redditi prodotti costituiscono, invece, redditi d’impresa se il modello societario prescelto è di tipo commerciale.

 

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