Le novità del bilancio d’esercizio 2022

Le principali novità ai fini della predisposizione del bilancio relativo all’esercizio 2022 riguardano:

la sospensione degli ammortamenti: anche per gli esercizi in corso al 31.12.2022 è possibile sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Sotto il profilo fiscale, invece, è ammessa la deducibilità sia IRES che IRAP delle quote di ammortamento, a prescindere quindi dall’imputazione a Conto economico. Permane l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata nonché specifici obblighi d’informativa in Nota integrativa [art. 5-bis del DL 27.1.2022 n. 4, conv. L. 28.3.2022 n. 25, c.d. “Sostegni -ter” che ha modificato l’art. 60 co. 7-bis ss. del Dl 14.8.2020 n. 104, conv. L. 13.10.2020 n. 126].
la valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante: in considerazione dell’attuale situazione dei mercati finanziari, i soggetti che adottano i principi contabili nazionali possono mantenere nei bilanci relativi all’esercizio in corso al 22.06.2022 i medesimi valori dei titoli iscritti nell’attivo circolante dell’anno precedente, evitando svalutazioni derivanti dall’andamento di mercato, purché non vi sia una perdita di carattere durevole. In proposito l’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il documento interpretativo n. 11. È previsto l’obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione [art. 45 co. 3-octies, 3-decies del D.L. 21.6.2022 n. 73, conv L. 4.8.2022 n. 122].
la continuità aziendale: non sono state confermate ulteriori norme transitorie, pertanto ai bilanci 2022 si applicano le ordinarie disposizioni ex art. 2423-bis co. 1 n. 1 Codice Civile e documento OIC 11. Occorre dare adeguata informativa in Nota integrativa e nella relazione sulla gestione.
le perdite di capitale: anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2022 non si applicano gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis co. 4, 5 e 6 e 2482-ter Codice Civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co.1 n. 4 e 2545-duodecies Codice Civile. Il termine entro il quale la perdita 2022 deve risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 co. 2 e 2482-bis co. 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo e, quindi, al 2027; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter Codice Civile, l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, e quindi al 2027.
l’informativa sulle erogazioni pubbliche: permangono gli obblighi di informativa sulle erogazioni pubbliche percepite di cui all’art. 1 co. 125-129 della L. 4.8.2017 n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), ma è prevista l’alternatività tra l’adempimento sul sito Internet della Società e l’adempimento nella Nota integrativa [DL 73/2022, conv. L. 122/2022, c.d. DL “Semplificazioni fiscali”] e prorogato il termine per l’applicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento degli obblighi in esame per l’anno 2023 (cioè in relazione alle erogazioni percepite nel 2022, da rendicontare nel 2023) [DL 198/2022, conv. L. 14/2023, c.d. “Milleproroghe”].
la nomina dell’organo di controllo e/o del revisore: la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale nelle srl e nelle cooperative, sulla base dei nuovi parametri dimensionali di cui all’art. 2477 co. 2 lett. c) Codice Civile (totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità) deve avvenire entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022, sulla base dei dati emergenti dai bilanci relativi agli esercizi 2021 e 2022 [art. 1-bis co. 1 del DL 24.8.2021 n. 118, conv. L. 21.10.2021 n. 147 che ha modificato l’art. 379 co. 3 del DLgs. 14/2019, c.d. “Codice della crisi d’impresa“].
le modalità e i termini di approvazione del bilancio: ancora prevista la possibilità di svolgere le assemblee “a distanza”, a prescindere dalle indicazioni statutarie, per le assemblee “tenute” (e non “convocate”) entro il 31.7.2023 [art. 3 co. 10-undecies del DL 198/2022, conv. L. 14/2023, c.d. “Milleproroghe” che ha nuovamente prorogato il termine di cui all’art. 106 co. 7 del DL 17.3.2020 n. 18, conv. L. 24.4.2020 n. 27, c.d. “Cura Italia”]. Tuttavia, non sono previste deroghe ai termini di approvazione, pertanto il bilancio al 31.12.2022 potrà essere approvato nel maggior termine di 180 giorni soltanto in presenza delle condizioni di cui agli artt. 2364 co. 2 e 2478-bis co. 2 Codice Civile.

 

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