La riforma del processo tributario

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 01.09.2022 la L. 130/2022 di riforma della giustizia e del processo tributario.
Di seguito, in sintesi, le principali novità introdotte:


Commissioni tributarie: le Commissioni tributarie provinciali e regionali diventano “Corti di giustizia di primo grado” e “Corti di giustizia di secondo grado”;


Magistrati tributari: la giurisdizione tributaria è esercitata dai nuovi magistrati tributari a tempo pieno, reclutati mediante procedure concorsuali, regolate dalle nuove previsioni normative. Per conseguire la qualifica di magistrato tributario si dovrà sostenere un concorso per esami al quale saranno ammessi i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell’economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. A seguito del superamento del concorso, i magistrati nominati dovranno svolgere un tirocinio e la formazione professionale sarà disciplinata da un apposito regolamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;

Processo tributario:

– relativamente alle liti di valore sino a 50.000 euro (soggette a reclamo-mediazione) il giudice potrà proporre la conciliazione d’ufficio, in udienza (verrà comunicata alle parti non comparse) o fuori udienza (verrà comunicata alle parti). La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il giudice dichiara quindi con sentenza l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ove il ricorso sia accolto per le stesse ragioni esposte nel ricorso-reclamo, verrà automaticamente condannato a rifondere le spese di giudizio il resistente. Inoltre, tale condanna può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione. La parte che rifiuta senza motivo una conciliazione per poi vedersi riconosciuta dal giudice una pretesa inferiore a quanto proposto in sede di conciliazione dovrà pagare le spese processuali maggiorate del 50%. Se invece interviene la conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione;

– l’udienza cautelare va fissata entro trenta giorni dalla relativa istanza e, in detta sede di udienza, il giudice non potrà decidere il merito;

-per le liti del valore sino a 3.000 euro verrà istituito un giudice monocratico (per quanto riguarda il valore si tiene conto dell’imposta virtuale se si tratta di accertamenti di minor perdita, circostanza che potrebbe acquistare rilievo generale in tema di computo del valore della lite). Sono escluse le controversie di valore indeterminabile. Si applicheranno, in quanto compatibili, e salvo espressa deroga, le previsioni relative ai giudizi in composizione collegiale;

-pur continuando ad essere non ammesso il giuramento, viene riconosciuta ai giudici la possibilità di ammettere la prova testimoniale, se ritenuta necessaria ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti. Quest’ultima dev’essere assunta con le forme della testimonianza scritta, di cui all’articolo 257-bis c.p.c.. Il giudice può quindi disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato. È la parte che ha richiesto l’assunzione a predisporre il modello di testimonianza e a farlo notificare al testimone; il testimone dovrà rendere la deposizione compilando il modello e fornendo risposta separata a ciascuno dei quesiti, spedendo poi le risposte in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice. Il giudice, una volta esaminate le risposte, può disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

-Riforma sospensione giudiziale: introdotto un termine (non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione dell’istanza) entro il quale il presidente deve fissare con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile. Si dovrà darne comunicazione alle parti almeno 5 giorni liberi prima (attualmente 10 giorni) e prevedere che l’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione non possa in ogni caso coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile “nella stessa udienza di trattazione dell’istanza”. La prestazione della garanzia per la sospensione parziale dell’atto è esclusa per i contribuenti ai quali sia stato attribuito un punteggio Isa pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.

Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti alla data del 15.07.2022 innanzi alla Corte di Cassazione:
– previo pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia (se il valore della controversia non è superiore a 100.000 euro e l’Agenzia delle entrate risulta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio)
– previo pagamento di un importo pari al 20 % del valore della controversia (se il valore della controversia non è superiore a 50.000 euro e l’Agenzia delle entrate risulta soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito).
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 130/2022 e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.


Onere della prova in capo all’Amministrazione: l’Amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice, che deve fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio, procede all’annullamento dell’atto impositivo se (i) manca la prova della sua fondatezza o (ii) la prova della sua fondatezza risulta contraddittoria o comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.

In merito all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, la L. 31 agosto 2022 n. 130 entra in vigore il 16 settembre 2022. L’art. 8 della legge, fissa però alcune specifiche decorrenze. Ad esempio, la nuova testimonianza scritta o la possibilità per le liti reclamabili e per il giudice di proporre la conciliazione d’ufficio entrano in vigore per i ricorsi notificati dal 16 settembre 2022. Invece, il giudice monocratico trova applicazione per i ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023.

 

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