Decreto Semplificazioni fiscali

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21.06.2022 il D.L. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni fiscali”, entrato in vigore il 22.06.2022 e dovrà essere convertito in legge entro il 20.08.2022.
Di seguito le principali novità fiscali in sintesi:

Modifiche al calendario fiscale (art. 3):

  • La nuova scadenza di invio degli elenchi INTRASTAT è prevista entro il mese successivo al periodo di riferimento (in luogo del giorno 25 del mese successivo);
  • La nuova scadenza per l’invio dei dati delle liquidazioni periodiche (Li.Pe.) relative al secondo trimestre è differito al 30 settembre di ciascun anno (in luogo del 16 settembre);
  • Con efficacia dalle fatture emesse a decorrere dall’1.1.2023 è incrementata da 250 a 5.000 euro la soglia al di sotto della quale è consentito differire i versamenti dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre solare. Il pagamento dell’imposta di bollo potrà quindi essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 5.000 euro e per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre sia complessivamente inferiore a 5.000 euro.

Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi (art. 5): i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle Entrate, spettanti al defunto, vengano erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulti la devoluzione dell’eredità per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Qualora il chiamato all’eredità non intenda accettare il rimborso fiscale, riversa l’importo erogato all’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazioni dei redditi precompilata (art. 6): sono ridotti i controlli formali, ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73, in relazione alle dichiarazioni precompilate che vengono presentate mediante un professionista o un CAF. Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, che saranno presentate nel 2023. In particolare:

  • se la dichiarazione precompilata non viene modificata, non si effettua più il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
  • il controllo formale non è comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

Estensione del principio di derivazione rafforzata (art. 8): dal periodo d’imposta in corso il principio di derivazione rafforzata, per effetto del quale “valgono… i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”, con il conseguente riconoscimento fiscale della rappresentazione contabile fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma, si applica anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili. Tale disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa. In sostanza, quindi, si riconosce la rilevanza fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio nell’esercizio in cui viene operata la correzione contabile ed evitando di presentare una dichiarazione integrativa. Il principio di derivazione rafforzata viene esteso alle micro-imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria.

Abrogazione della disciplina sulle società in perdita sistematica (art. 9): A partire dal periodo d’imposta 2022 è abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica, che prevedeva penalizzazioni per le società che conseguivano perdite fiscali per cinque periodi d’imposta o in quattro periodi d’imposta e un’annualità con reddito inferiore al minimo presunto.

Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP (art. 10): a partire dal periodo d’imposta 2021 (con conseguente necessità di variare il modello IRAP 2022) vengono semplificate le modalità di esposizione della deduzione per i costi relativi a lavoratori a tempo indeterminato nella dichiarazione Irap (deduzione integrale del costo di lavoro a tempo indeterminato).

• Novità in tema di esterometro (art. 12): escluse dall’obbligo di comunicazione con esterometro anche per gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione.

Nuovo regime sanzionatorio esterometro (art. 13): differita al 1.7.2022 l’entrata in vigore delal nuova disciplina sanzionatoria di cui alla L. 178/2020 che prevede una sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Le sanzioni sono riducibili alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze di legge ovvero, entro tale termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Termine per la registrazione degli atti in termine fisso (art. 14): modificando gli artt. 13 e 19 del DPR 131/86, viene portato a 30 giorni il termine ordinario per la registrazione “in termine fisso” di tutti gli atti formati in Italia. Viene modificato anche l’art. 19 del DPR 131/86, stabilendo che il medesimo termine di 30 giorni si applichi anche alla denuncia di eventi successivi alla registrazione (ad esempio, avveramento della condizione sospensiva, determinazione definitiva del prezzo, proroga, ecc.).

Certificazione sulla qualificazione degli investimenti agevolati (art. 23): per favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall’art. 1 co. 200, 201 e 202 della L. 27.12.2019 n. 160, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio oltre che per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dal quarto periodo del co. 203, nonché dai co. 203-quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della L. 160/ 2019. La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle norme citate non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Saranno individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, con un DPCM di prossima emanazione. Ferme restando le attività di controllo previste dal co. 207 dell’art. 1 della L. 160/2019, la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.

Disciplina emergenziale ISA (art. 24): stante il perdurare delle condizioni negative connesse all’emergenza epidemiologica, sono estese al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 le misure straordinarie volte a tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica sugli ISA e a introdurre specifiche cause di esclusione. Inoltre, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2021, gli uffici tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, rispettivamente per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021).
Vengono differiti a regime i termini per l’approvazione degli ISA, che saranno approvati con decreto entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicati (anziché entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati), mentre le modifiche agli ISA necessarie a tenere conto di situazioni di natura straordinaria sono approvate entro il mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate (anziché entro il mese di febbraio).

Proroga autodichiarazione Aiuti di Stato (art. 35): vengono prorogati i termini di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento prot. N. 233822/2022 pubblicato il 22 giugno 2022 ha differito il termine per la presentazione dell’autodichiarazione sugli Aiuti di Stato al 30 novembre 2022 (in luogo del precedente 30 giugno 2022).

Proroga dichiarazione IMU 2021 (art. 35): prorogato al 31 dicembre 2022 (in luogo del 30 giugno) il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno d’imposta 2021. Restano fermi i termini per gli enti non commerciali.

 

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