Novità del c.d. “Decreto Aiuti” (D.L. 17.5.2022 n. 50)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17.05.2022 n. 114, il D.L. 50/2022 (cd. “Decreto Aiuti”), entrato in vigore il 18.05.2022. Di seguito, alcune novità fiscali in sintesi:
Incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale (art. 2): viene incrementato il credito d’imposta in favore delle imprese non gasivore e gasivore per l’acquisto di gas effettuato nel secondo trimestre 2022 dal 20% al 25% e per le imprese non energivore per l’acquisto di energia effettuato nel secondo trimestre 2022 dal 12% al 15%;
Credito d’imposta per gli autotrasportatori (art. 3): è riconosciuto un credito d’imposta alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all’art. 24-ter co. 2 lett. a) del DLgs. 26.10.95 n. 504 (attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate) pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria Euro 5 o superiore, al netto dell’IVA, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Detto credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 senza applicazione dei limiti alle compensazioni, non concorre alla formazione del reddito e dell’IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, nei limiti del costo sostenuto;
Credito d’imposta per le imprese gasivore (art. 4): è riconosciuto un credito d’imposta alle imprese gasivore pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato non per usi termoelettrici nel primo trimestre solare 2022, qualora il prezzo di riferimento del medesimo gas, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Il credito d’imposta va utilizzato entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, senza applicazione dei limiti alle compensazioni, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Detto credito è inoltre cedibile dalle imprese beneficiarie solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti vigilati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione);
Superbonus 110% – proroga per edifici unifamiliari e unità autonome in edifici plurifamiliari (art. 14, co. 1 lett. A.): per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari dalle persone fisiche di cui all’art. 119 co. 9 lett. b) del DL 34/2020, il superbonus del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.9.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus;
Detrazioni edilizie – opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito – disciplina della cessione dei crediti (art. 14 co. 1 lett. B. e 57 co. 3): il beneficiario delle detrazioni fiscali può optare, in luogo della fruizione nella propria dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, dopo una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario, e sono possibili due ulteriori cessioni a favore però soltanto di “soggetti vigilati”. In relazione alla quarta e ultima cessione, invece, per le comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) presentate dall’1.5.2022 può essere effettuata dalle banche, ovvero dalle “società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385” a favore dei “clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo”;
Contributi a fondo perduto per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi Ucraina (art. 18): è previsto un contributo a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese (diverse da quelle agricole) che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
a) hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 (ovvero, per le imprese costituite dall’1.1.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021);
c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.
Le risorse del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:
• 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
• 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico saranno definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande.
Incremento del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali “4.0” (art. 21): incrementato al 50% (in luogo del precedente 20%) il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0, di cui all’Allegato B alla L. 232/2016, effettuati dall’1.1.2022 al 31.12.2022 (o nel termine “lungo” del 30.6.2023), disciplinato dall’art. 1 co. 1058 della L. 178/2020;
Credito d’imposta per la formazione 4.0 (art. 22): incrementato il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (formazione 4.0), per le piccole imprese al 70% e per le medie imprese al 50%, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico, e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.

 

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