In Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo del Codice della crisi

In data 1 luglio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 17 giugno 2022 n. 83 che reca le modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al DLgs. 14/2019 in vigore dal 15.7.2022.
La novità più significativa si rinviene nell’integrale eliminazione del sistema di allerta, degli indicatori e degli indici della crisi, come inizialmente concepiti.
Il decreto correttivo interviene anche sull’art. 356 co. 2 del DLgs. 14/2019, dedicato all’albo dei gestori della crisi, eliminando il riferimento all’OCRI, che tuttavia permane nel Regolamento di cui al DM 75/2022. Resta confermato che per il primo popolamento dell’albo dei gestori della crisi, potranno chiedere l’iscrizione i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 358 co. 1 e che, alla data del 16.3.2019, documentano di essere stati nominati curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali in almeno due procedure negli ultimi quattro anni.
All’art. 2 comma 1 lett. a) emerge la nuova nozione di crisi, definita come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi.
Il nuovo art. 3, inoltre, fornisce importanti indicazioni sul ruolo delle “misure” e degli “assetti” funzionali alla rilevazione tempestiva della crisi d’impresa. In particolare, mentre l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte, l’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086 c.c., per la tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
Gli artt. 12 e ss. regolano la disciplina della composizione negoziata, mentre gli artt. 25-octies ss. regolano il sistema di segnalazione circa la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata che l’organo di controllo ed i creditori pubblici qualificati sono tenuti a indirizzare all’imprenditore ricorrendone i presupposti.
Gli artt. 64-bis e ss. regolano il nuovo piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

 

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