Decreto PNRR 2

Sabato 30 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cd. “Decreto PNRR 2” (D.L. 36/2022) entrato in vigore il 1° maggio.
Di seguito le principali novità fiscali:
Sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici (art. 18): a decorrere dal 30 giugno 2022 è prevista l’applicazione di una sanzione pari ad euro 30,00, aumentata del 4 % del valore della transazione rifiutata, in caso di mancata accettazione di pagamenti, di qualsiasi importo, in modalità elettronica da parte di commercianti e professionisti nell’esercizio dell’attività di vendita di prodotti ovvero di prestazione di servizi , tranne che nelle situazioni di oggettiva impossibilità tecnica (articolo 15, comma 4, D.L. 179/2012);
Fattura elettronica (art. 18): obbligo a decorrere dal 1° luglio 2022 di fatturazione elettronica utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dall’Agenzia delle Entrate anche per i soggetti passivi che rientrano nel cd. “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 e nel regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014, e per i soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui alla L. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore ad euro 65.000 (società sportive dilettantistiche). Restano esclusi i predetti soggetti se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 25.000 che saranno obbligati a decorrere dal 1° gennaio 2024. L’emissione di fatture in formato elettronico comporterà la necessità di procedere alla conservazione elettronica delle stesse ai sensi dell’art. 39 DPR 633/72. È previsto l’esonero dalle sanzioni per il solo terzo trimestre 2022 qualora la fattura elettronica venga emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, anziché negli ordinari dodici giorni prescritti per la fattura “immediata” (articolo 21, comma 4, Dpr 633/1972);
Potenziamento del sistema di monitoraggio sugli interventi da parte dell’Enea (art. 24): per tutti gli interventi ecobonus e sismabonus 110% sarà obbligatorio trasmettere i dati all’Enea al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi;
Modifiche all’art. 399 del Codice della Crisi (art. 42): slitta di altri due mesi, dal 16 maggio al 15 luglio 2022, l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D. Lgs. 14/2019).

 

Il tuo messaggio è stato inviato, ti risponderemo al più presto, grazie!