Approvata la legge di conversione del Decreto Milleproroghe

La Camera dei deputati ha approvato la Legge di conversione del D.L. n. 198/2022 cd. Decreto Milleproroghe.
Di seguito, in sintesi, le principali novità:

Sospensione dei termini in materia di agevolazione “prima casa”: sospesi i termini previsti ai fini dell’applicazione dell’agevolazione “prima casa”, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023.
Proroga termine cessione del credito e invio spese edilizie condominiali: prorogate al 31 marzo 2023 le comunicazioni di opzione per gli interventi “edilizi” e le comunicazioni che gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate per gli interventi effettuati sulle parti comuni dei condomini.
• Misure a sostegno dell’edilizia privata: in considerazione delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali e degli incrementi eccezionali dei loro prezzi, vengono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2023 ed il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2023.
Investimenti in beni strumentali nuovi “non 4.0”: posticipato al 30 novembre 2023 il termine ultimo per l’effettuazione di investimenti in “altri beni strumentali” nuovi (ovvero “non 4.0”) per i quali, con riferimento all’anno 2022, spetta un credito d’imposta al 6%, a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione. Per gli investimenti effettuati nel 2023 e non “prenotati” non è invece previsto alcun credito d’imposta.
Investimenti in beni “4.0”: prorogato al 30 novembre 2023 il termine entro il quale possono essere effettuati gli investimenti in beni strumentali nuovi “4.0”, se l’ordine è stato accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 ed entro la stessa data è effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione.
Credito d’imposta attività agricola e pesca: differito al 30 giugno 2023 il termine per l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 del credito di imposta riconosciuto alle imprese esercenti l’attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante nel terzo trimestre dell’anno 2022. Entro il 16 marzo 2023 i beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a inviare all’Agenzia delle entrate l’importo del credito maturato nel 2022.
Obblighi di trasparenza: differito al 1° gennaio 2024 il termine al decorrere del quale verranno sanzionate le imprese che non pubblicano le erogazioni pubbliche ricevute (sul sito internet o nella nota integrativa) ai sensi della L. 127/2017.
Assemblee societarie “a distanza”: fino al 31 luglio 2023 sarà possibile per le società, associazioni e fondazioni svolgere le assemblee “a distanza” a prescindere da quanto specificato nei relativi statuti. Ciò non impatta comunque sui termini ordinari per l’approvazione dei bilanci 2022 (entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio ovvero 180 giorni solo in presenza delle condizioni indicate dal Codice Civile).
Codice del terzo settore: prorogato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS possono adeguare i loro statuti alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore con i quorum propri delle assemblee ordinarie.
Riforma dello sport: prorogato al 1° luglio 2023 l’applicazione delle disposizioni del DLgs. 28 febbraio 2021 n. 36 riguardante la riforma dello sport.
Sospensione ammortamenti: confermata la sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche agli esercizi in corso al 31 dicembre 2023 (in base al regime derogatorio di cui all’art. 60 comma 7-bis ss. del D.L. n. 104/2020 convertito)
Perdite civilistiche: confermato che anche per le eventuali perdite civilistiche dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 gli adempimenti previsti in materia dalle disposizioni codicistiche sono posticipati all’assemblea che approverà il bilancio 2027.

 

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