Approvata la Legge di Bilancio 2023

Approvata la L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di bilancio 2023) e pubblicata il 29 dicembre 2022 sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale. Di seguito, in sintesi, alcune delle principali novità:

Regime forfetario ex L. 190/2014: incremento da 65.000 a 85.000 euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel regime (con applicazione dell’imposta sostitutiva del 15%). Il nuovo regime prevede tuttavia la fuoriuscita automatica e immediata dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi e i compensi percepiti superano 100.000 euro (art. 1 comma 54);

Flat tax incrementale: per il solo anno 2023 i contribuenti che non applicano il regime forfetario possono applicare una nuova imposta sostitutiva del 15%, su una base imponibile comunque non superiore ad euro 40.000, e pari alla differenza fra il reddito d’impresa e lavoro autonomo maturato nel 2023 e il maggiore dichiarato nel triennio precedente, quest’ultimo ridotto di un importo pari al 5% (art. 1 commi 55-57);

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice: riapertura delle agevolazioni in materia di assegnazione e cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati, non strumentali all’esercizio dell’attività, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze e dell’11% sulle riserve in sospensione d’imposta, e riduzione dell’imposta di registro. Le stesse norme di applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. Gli atti di assegnazione, cessione e trasformazione devono però essere effettuati entro il 30 settembre 2023 (art. 1 commi 100-105);

Estromissione agevolata: prevista la possibilità di estromettere l’immobile strumentale dell’imprenditore individuale applicando un’imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze. L’estromissione deve avvenire entro il 31 maggio 2023 e purché i beni fossero posseduti alla data del 31 ottobre 2022 (art. 1 comma 106);

Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni: rideterminazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni con imposta sostitutiva del 16% e redazione della perizia di stima entro il 15 novembre 2023 (art. 1 commi 107-109);

Affrancamento di OICR e polizze: affrancamento con imposta sostitutiva del 14% dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR e dei redditi compresi nei maggiori valori delle polizze vita (art. 1 commi 112-114);

Cripto-attività: è stato introdotto un regime fiscale ad hoc per le valute virtuali e le altre cripto-attività. Viene innanzitutto inserita nell’articolo 67, comma 1, Tuir una nuova categoria di “redditi diversi” costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. I componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap. Resta fermo, anche per i soggetti Ires, che nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo. Per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze può essere considerato il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%. I contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, possono regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo. Viene prevista l’applicazione dell’imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore (art. 1 commi 126-147);

Fiscalità internazionale: introdotto un nuovo regime di deducibilità dei costi “black list”. Inoltre, è prevista la possibilità per i contribuenti che detengono, nell’ambito di attività d’impresa, partecipazioni in società ed enti esteri di affrancare o rimpatriare gli utili e le riserve di utili non distribuiti risultanti dal bilancio chiuso nell’esercizio 2021, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva al 9% o al 30%. A seguito dell’opzione gli utili sono esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato. Inoltre, sono assoggettate a imposta in Italia le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati in società ed enti non residenti, a condizione che il valore di tali partecipazioni per più del 50% derivi da beni immobili situati in Italia (art. 1 commi 68-99 e 255);

Contabilità semplificata: le soglie di ricavi per usufruire del regime semplificato sono elevate ad euro 500.000 per le imprese che svolgono prestazioni di servizi ed euro 800.000 per le imprese che svolgono altre attività (art. 1 comma 276);

Correzione degli errori contabili: l’estensione del criterio di “derivazione rafforzata” alle poste contabilizzate a seguito di correzioni di errori contabili (che rilevano, quindi, nel periodo di imputazione in bilancio) si applica alle sole imprese soggette a revisione legale dei conti (art. 1 commi 273-275);

Ammortamento delle imprese del commercio al dettaglio: ammortamenti deducibili in misura non superiore al 6% per i fabbricati strumentali per le imprese del settore dal 2023 al 2027 (art. 1 commi 65-69);

Terreni di coltivatori diretti e IAP: proroga al 2023 dell’esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1 comma 80);

Imprese di assicurazione: aumento allo 0,5% dell’imposta sostitutiva sulle riserve matematiche dei rami vita (art. 1 comma 264);

Redditi di lavoro dipendente: sulle mance destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande è applicata un’imposta sostitutiva al 5% entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro ed ai lavoratori con redditi di lavoro dipendente non superiore ad euro 50.000 nell’anno precedente. Inoltre, per il 2023 è ridotta dal 10% al 5% l’imposta sostitutiva sui premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato (art. 1 commi 58-63);

Violazioni formali e ravvedimento “speciale”: viene riconosciuta la possibilità di sanare le irregolarità formali (che non rilevano sulla determinazione delle imposte sui redditi, Iva e Irap), se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in 2 rate di pari importo (la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024). Inoltre, le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e quelle precedenti (escluse le dichiarazioni omesse) possono essere regolarizzate mediante la rimozione dell’irregolarità e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a 1/18 del minimo edittale irrogabile. La procedura non è ammessa se le violazioni sono già state contestate. Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o in 8 rate (la prima rata entro il 31 marzo 2023) (art. 1 commi 166-173 e 174-178);

Definizione agevolata degli avvisi bonari e delle rateazioni in corso: è riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Tali importi possono essere definiti con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo). Il pagamento delle somme da versare potrà sempre essere rateizzato in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (anche se l’importo dell’avviso bonario risulta essere inferiore a 5.000 euro). Prevista inoltre la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati, le cui rateazioni sono in corso all’entrata in vigore della Legge di bilancio, definibili col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive pagando le sanzioni nella misura del 3% (art. 1 commi 153 -165);

Definizione agevolata degli atti di accertamento: con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione relativi a PVC consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni si applicano nella misura di 1/18 del minimo previsto dalla legge. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza entro il termine ivi previsto, con la riduzione a 1/18 delle sanzioni irrogate. Inoltre è ammesso il versamento in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (art. 1 commi 179-185);

Definizioni delle controversie tributarie: per le liti pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, ed in cui siano parte l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle dogane, è prevista la possibilità di definizione pagando un importo pari al valore della controversia. Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado pagando il 90% del valore. Se vi è soccombenza dell’Agenzia possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado. In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, entro il 30 giugno 2023 risulta possibile definire, con un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate, applicando le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo di legge, gli interessi e gli eventuali accessori. È infine ammessa la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione, mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio, e con sanzioni ridotte a 1/18 del minimo di legge (art. 1 commi 186-205);

Stralcio dei debiti fino a mille euro: è previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Per i carichi fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all’annullamento automatico. Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive, le disposizioni in esame si applicano limitatamente agli interessi. L’annullamento automatico non opera invece con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute. Gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni in esame con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023.

Rottamazione-quater: possibilità di definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi per carichi affidati agli agenti della riscossione sino al 30 giugno 2022 senza pagamento delle sanzioni amministrative, degli interessi e degli aggi di riscossione e previsione di pagamento in un’unica soluzione ovvero in 18 rate indipendentemente dall’importo pagando un tasso d’interesse del 2% (art. 1 commi 231-252);

IVA: obbligo di comunicazione delle cessioni di beni per il tramite di piattaforme digitali. Disconoscimento della detrazione in caso di operazioni inesistenti in reverse charge, laddove il cessionario sia consapevole della frode. Modifiche alle aliquote per prodotti per lattanti, assorbenti femminili (5%), gas metano (5%) e pellet (10%). Vengono introdotte nuove norme di contrasto all’apertura di partite IVA fittizie, prevedendo invito a comparire del contribuente presso l’Agenzia delle Entrate (art. 1 commi 13, 14, 16, 72, 73, 148-152);

Agevolazioni: proroga al 2023 del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno e del credito per investimenti in ricerca e sviluppo per le imprese operanti nel Mezzogiorno. Proroga al 30 novembre 2023 per il riversamento spontaneo e modifiche al regime di certificazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo. Proroga al 30 settembre 2023 del termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022. Proroga del termine per l’ultimazione degli investimenti “Nuova Sabatini”. Proroga al primo trimestre 2023 dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 1 commi 2-9, 265-266, 268-269, 271-272, 414-416, 423);

Detrazioni edilizie: proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione Irpef del 75% prevista per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (nel caso in cui siano deliberate dall’assemblea condominiale è necessaria la maggioranza dei partecipanti che rappresenti un terzo del valore millesimale). Modifica del plafond di spese su cui è possibile calcolare la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione a 8.000 euro per il 2023 e a 5.000 euro per il 2024. Inoltre, rientrano nel superbonus 110% anche per il 2023 gli interventi (i) per impianti fotovoltaici realizzati da ONLUS, ODV e APS in aree o strutture non pertinenziali anche di proprietà di terzi, (ii) diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), (iii) effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti quater (ovvero in data 18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), (iv) effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data tra il 18 novembre e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, (v) comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (art. 1 commi 10, 277, 365 e 894-895);

Altre novità immobiliari: detrazione del 50% dell’IVA versata per l’acquisto effettuato entro il 31 dicembre 2023 dalle imprese costruttrici di immobili residenziali in classe energetica A o B e da ripartirsi in 10 quote costanti. Proroga delle misure per l’acquisto della casa di abitazione per gli under 36 (art. 1 commi 74 e 76);

Agevolazioni contributive: Proroga al 2023 dell’esonero contributivo under 36. Proroga al 2023 dell’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate. Introduzione, per il 2023, di un esonero contributivo per l’assunzione di percettori di reddito di cittadinanza. Proroga al 2023 dell’esonero parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore (art. 1 commi 281, 294-296, 297-298);

Misure di sostegno all’occupazione e al reddito: modifica dei requisiti di accesso e del periodo di fruizione del reddito di cittadinanza. Proroga al 31 marzo 2023 dello smart working per i lavoratori “fragili”. Modifiche alle modalità di presentazione della DSU per il rilascio dell’ISEE. Istituzione del Fondo destinato alla sperimentazione del reddito alimentare (art. 1 commi 306- 307, 313-320 e 434-435);

Pensioni: Introduzione della “pensione anticipata flessibile” o “Quota 103”. Proroga al 2023 dell’APE sociale e della c.d. “Opzione donna” depotenziata. Rivalutazione e incremento dei trattamenti pensionistici (art. 1 commi 283, 288, 292, 309 e 310);

• Misure di sostegno alla natalità: incremento dell’assegno unico universale ai nuclei con almeno 4 figli. Estensione a entrambi i genitori dei benefici per il congedo parentale (art. 1 commi 357-359);

Prestazioni occasionali: aumento del limite annuo dei compensi annuali a 10.000 euro. Nuova disciplina nel settore agricolo (art. 1 commi 342-354);

Contante e pagamenti elettronici: aumento a 5.000 euro del limite per il trasferimento di denaro contante. Mantenimento dell’attuale regime sanzionatorio per il rifiuto di accettare il pagamento con carte (art. 1 comma 384).

 

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